Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2492 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2492 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata ad Olbia il 14/08/1967
avverso la sentenza del 13/03/2024 della Corte di Appello di Cagliati -Sezione distaccata di Sassari- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per estinzione del reato a seguito di sopravvenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 marzo 2024 con la quale la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’imputata, ha confermato la sentenza, datata 8 maggio 2023, con cui il Tribunale di Sassari l’ha condannata alla pena di 1 mese di reclusione e 100,00 euro di multa in relazione al reato di cui all’art. 646 cod. pen.
La ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nonché erroneità della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’atto di appello.
È stato evidenziato, in proposito, che la ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado ha eletto domicilio presso l’Avv. NOME COGNOME elezione di domicilio espressamente indicata nell’originale dell’atto di appello e nell’allegata procura speciale con cui la COGNOME conferiva al proprio difensore di fiducia ogni potere previsto dalla legge; di conseguenza non troverebbe applicazione il disposto di cui all’art. 581, commi 1-ter cod. proc. pen., anche in considerazione del fatto che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato regolarmente notificato presso il difensore domiciliatario.
In via subordinata la difesa ha chiesto a questo Collegio di sollevare questione di costituzionalità dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e dell’art. 89, d. I.gs. 150/2022 per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
Le norme citate comporterebbero un irragionevole compressione del diritto di difesa e, in particolare, della facoltà di appellare senza limiti le sentenze di condanna a pena detentiva; inoltre, l’obbligo di produzione previsto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. provocherebbe una evidente asimmetria tra l’accusa che può impugnare senza alcun incombente le sentenze assolutorie e la difesa che viene obbligata a depositare nuova ed ulteriore elezione di domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
l’elezione di domicilio effettuata da NOME COGNOME nel corso del giudizio di primo grado, sebbene non materialmente allegata al gravame, è stata espressamente e chiaramente indicata nell’atto di appello (vedi pag. 1: “domiciliata in Sassari, INDIRIZZO presso Io studio dell’Avv. NOME COGNOME“);
la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata, di conseguenza, effettuata presso lo studio del difensore domiciliatario.
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la previsione di cui all’articolo 581, comma Iter, cod. proc. pen., deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (vedi informazione provvisoria nr. 15/24 delle Sezioni Unite del 24.10.2024), come per l’appunto avvenuto nel caso oggetto di giudizio.
In considerazione della fondatezza del ricorso si impone l’annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
Tenuto conto della data di commissione del reato di cui all’art. 646 cod. pen. (09.02.2017) e dell’unica causa di sospensione dei termini di prescrizione per 62 giorni, il termine massimo di prescrizione è spirato in data 10 ottobre 2024 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado ma in data antecedente all’odierna decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Il Co. ./Mnsore La Presidente Così deciso il 21 nove bre 2024