Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13574 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13574 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Bari il 23/08/1973
avverso la sentenza emessa il 28/10/2024 dalla Corte d’Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/10/2024, la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbrevi dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 21/02/2024, nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME in relazione alla illecita detenzione di cocaina, marijuana ed hashish co meglio specificato in rubrica.
In particolare, la Corte d’Appello: ha riqualificato come cessione ex art. comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 la condotta relativa alla cocaina; ha escluso
recidiva qualificata; ha conseguentemente rideterminato il trattament sanzionatorio; ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione il SOLOPERTO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata restituzione del danaro oggetto di confisca. Si deduce l’irrilevanza della manc impugnazione in appello sul punto, dal momento che la Corte territoriale avrebbe dovuto intervenire d’ufficio, stante l’impugnazione per non aver commesso il fat quanto all’episodio di detenzione relativo alla cocaina, e la mancata contestazi al SOLOPERTO di condotte di cessione. Si osserva quindi che la somma in possesso del SOLOPERTO non poteva ritenersi provento della detenzione, ma solo di eventuali altre condotte di cessione non contestate, con conseguente illegittim della confisca come chiarito dalla più recente giurisprudenza.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecit una declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattandosi di questione devoluta in appello ed avendo comunque la Corte territoriale riqualificato in termi di cessione la condotta relativa alla cocaina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con la sentenza di primo grado, il G.u.p. del Tribunale di Bari nell’affermare la responsabilità del SOLOPERTO e nel condannarlo alla pena di giustizia, aveva ordinato “la confisca di quanto in sequestro e la distruzione stupefacente”. L’avvenuto sequestro di complessivi Euro 660,00, rinvenuti all’esi della perquisizione del ricorrente, impone di ritenere che tale somma sia st oggetto della disposta confisca.
Nessuna indicazione sulla tipologia di confisca adottata si rinviene ne motivazione della sentenza di primo grado, essendovi solo un cenno alla importanza della somma e alla mancanza di giustificazioni della stessa da par del SOLOPERTO (cfr. pag. 5). Non è dunque chiaro se si tratti di confisca de profitto, ovvero di confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n del 1990.
Quel che è certo è che il punto relativo alla confisca poteva e doveva ess oggetto di appello da parte del ricorrente, trattandosi di statuizione certa suscettibile di autonoma trattazione. Il SOLOPERTO ha invece devoluto alla Corte territoriale i soli profili dell’assoluzione (parziale) nel merito, dell’app dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73, all’esclusione della recidiv possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio (cfr. l’atto di appello).
Deve perciò convenirsi con il Procuratore Generale in ordine al rilie dirimente da attribuire alla mancata impugnazione, con l’appello, della statuizi
di confisca: le censure oggi dedotte sul punto devono conseguentemente ritenersi inammissibili.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2025
GLYPH
Il Presidente