Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7102 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7102 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Marocco il 30/04/1985
avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte d’appello di Venezia
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 29 settembre 2022 dal Tribunale di Verona che aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90detenzione a fini di cessione di 30 grammi di hashish- e, con attenuanti
generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione e 1.200 euro di multa.
Il difensore premette l’ammissibilità del ricorso anche in mancanza di allegazione di specifico mandato ad impugnare e di elezione di domicilio, ritenendo non applicabile al ricorso per cassazione l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. e dovendo escludersi che l’imputato fosse stato giudicato in assenza, trattandosi di giudizio cartolare di appello, come già ritenuto da questa Corte.
Ciò premesso, il ricorso si articola in tre motivi.
1.1.Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in relazione alla nullità dell’ordinanza emessa il 16 maggio 2019 con la quale il Tribunale di Verona aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore.
La Corte di appello ha respinto l’eccezione, ritenendo la richiesta tardiva e insussistente l’impedimento, atteso che per il presente procedimento la prima udienza era fissata per il 18 aprile 2019 con decreto notificato in data 8 novembre 2018. Si sostiene l’inutilità del riferimento alla prima udienza, in quanto dopo la celebrazione di detta udienza il procedimento fu rinviato al 16 maggio 2019 e il contestuale impegno professionale, fissato il 19 marzo 2019, era da ritenere prioritario; sussisteva anche la tempestività della richiesta di differimento, in quanto trattandosi di rinvio d’ufficio disposto per l’assenza del giudice titolare del procedimento, la data di rinvio non poteva essere modificata, sicché sussistevano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, avendo il difensore dato conto dell’impossibilità di reperire un sostituto, anche per la necessità di rilasciare a questi procura speciale per la richiesta di rito alternativo.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., erroneamente ritenuto incompatibile con il reato contestato, non trattandosi di reato contro il patrimonio.
1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e l’assenza di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare del difensore, stante la mancata allegazione di specifico mandato ad impugnare e di elezione di domicilio, ammessa dallo stesso difensore impugnante.
Trattandosi di valutare l’originaria ammissibilità del gravame, proposto avverso la sentenza di appello emessa in data 11 gennaio 2024, in ragione della
natura processuale delle disposizioni in esame occorre far riferimento al testo della disposizione vigente al momento in cui questo fu proposto e non al principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole (principio espresso da Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927), non applicabile in caso di successione di norme processuali. E ciò in quanto con la legge 9 agosto 2024 n. 114 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) è stato abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., mentre, riguardo al comma 1-quater, gli adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta da un difensore d’ufficio; invece, nel caso in esame, l’imputato risultava assente nel processo di primo grado, ma assistito e difeso da difensore di fiducia, che ha proposto l’appello e il ricorso per cassazione.
Tuttavia, precisato preliminarmente che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, secondo l’orientamento di questa Corte i nuovi obblighi previsti dall’art. 581 cod. proc. pen. valgono anche per il ricorso in cassazione, stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente “consapevole” (Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353); considerato, inoltre, che in assenza di disciplina transitoria le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 vanno valutate secondo il principio tempus regit actum (Sez. 4, n. 47337 del 04/12/2024, COGNOME, non mass.), il ricorso in oggetto, proposto il 23 maggio 2024, va esaminato secondo la disciplina previgente, che, per il processo celebrato in assenza, richiedeva, a pena di inammissibilità, che con l’atto di impugnazione del difensore fosse depositato specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, adempimento mancante nel caso di specie per espressa ammissione del difensore che ha redatto il ricorso.
;2 0 La natura preliminare e assorbente del profilo indicato impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 23 gennaio 2025
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