Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28659 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28659 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TELESE TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
lette/g~e conclusioni del PG Alek-I2.-cs/(/ GLYPH si£4,INDIRIZZO GLYPH ,vitl GLYPH e tote( udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ,-1. 4, ·-· u-et -L’-‘ CcriA.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME NOME ricorre avverso l’ordinanza con cui la Corte d appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello da questi proposto, perch privo della dichiarazione o della elezione di domicilio della parte privata, ai della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, come previsto dal comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30/12/2022.
Sostiene la difesa di aver presentato due distinti atti di appello avvers sentenza del Tribunale di Belluno pronunciata in data 10/05/2023. Il primo è stat depositato sul portale ministeriale il 19/09/23 privo di allegati, come risulta ricevuta del portale: si tratta dell’atto che la Corte distrettuale ha dic inammissibile. Il secondo atto di appello è stato depositato il 22/09/2023, alle 21:21, ultimo giorno utile per l’impugnazione; dalla ricevuta rilasciata dal por del Ministero risulta corredato da un allegato che ha per oggetto l’elezione domicilio dell’imputato presso la propria abitazione, ai fini della notifica del de di citazione nel giudizio di appello. Il secondo atto di appello, rispettoso prescrizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. pen., è stato depositato per ovviare alla lacuna del primo. Il Giudice di appello, che non ha rilevato come lacuna del primo atto fosse stata colmata dal secondo, ha negato all’imputato al decisione sul merito. La difesa chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinan impugnata, con la restituzione degli atti alla Corte di appello per la decision merito dell’impugnazione tempestivamente e ritualmente proposta.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso p l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 nell’art. 5 cod. proc. pen. è stato inserito, per quanto di interesse nell’odierno procedimen il comma 1-ter con cui si è stabilito che «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazio elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudi La volontà del legislatore è stata dichiaratamente quella di ridurre il risch
nullità della notificazione del decreto contenente la vocatio in iudiciurn, garantendo il diritto dell’interessato a conoscere l’effettivo e valido svolgimento del pro in un grado superiore, evitando il rischio di ripetizione di tale giudizio a cagio un difetto di notificazione dell’atto introduttivo.
Nella presente vicenda, resasi conto dell’incompletezza dell’originario atto appello, proposto il 19/09/2023, la difesa ha provveduto ad effettuare, in da 22/09/2023, in pendenza del termine per impugnare, un nuovo deposito presso l’apposito portale ministeriale del medesimo atto di appello (identico p contenuto, grafica, data della firma digitale) cui ha allegato l’atto di elezi domicilio, sottoscritto dal difensore con firma digitale il 22/09/2023.
Ebbene, impregiudicata la questione della consumazione del diritto di impugnazione con la presentazione, nel termine per impugnare, di un altro atto di appello, il Collegio rileva che, nel caso di specie, non si è di fronte ad un altr di appello ma alla mera ripetizione di quello originario cui è stata aggiu l’allegazione dell’elezione di domicilio. Derivandone pertanto che detta ripetizi è unicamente valsa a veicolare innanzi alla Corte di appello l’atto di elezion domicilio, così traducendosi in una modalità elusiva della ratio del disposto normativo di cui all’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. L’adempimento richiesto dalla norma si concreta invero nel deposito, unitamente all’atto impugnazione, della dichiarazione o della elezione di domicilio. Ciò che, nel cas in esame, sarebbe dovuto avvenire con il primo atto depositato, non potendo il difensore avvalersi del periodo successivo fino alla scadenza del termin impugnatorio per depositare la fotocopia dello stesso atto ) NUMERO_DOCUMENTO;NUMERO_DOCUMENTO> 4 1% ). ‘ -‘
GLYPH Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 7 marzo 2024