Appello Penale Inammissibile: L’Importanza della Corretta Elezione di Domicilio
L’accesso alla giustizia e il diritto a un secondo grado di giudizio sono pilastri del nostro ordinamento, ma sono subordinati al rispetto di precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda come un’omissione formale possa portare a una declaratoria di appello penale inammissibile, precludendo l’esame del merito della causa. Al centro della questione vi è l’obbligo, introdotto dalla recente riforma, di allegare all’atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, come previsto dall’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
Il Caso in Esame: Dal Furto all’Appello Bloccato
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale per il reato di furto aggravato. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. Tuttavia, la Corte d’Appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, non per questioni di merito, ma per un vizio di forma: la mancata allegazione all’atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio. Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo un’errata interpretazione delle norme processuali.
La Questione Giuridica e i motivi di un appello penale inammissibile
Il ricorrente ha basato la sua difesa su un precedente della stessa Cassazione (Sez. 2, n. 8014/2024), secondo cui, per un imputato non giudicato in absentia, l’elezione di domicilio richiesta dalla legge potrebbe essere anche quella effettuata nel corso del primo grado, a patto che venga depositata unitamente all’atto di appello. L’argomentazione mirava a dimostrare che un’interpretazione troppo rigida della norma violerebbe il diritto di difesa e di accesso al giudizio di impugnazione. Il punto focale del ricorso era, quindi, stabilire se questa interpretazione più flessibile potesse salvare l’appello dalla sanzione dell’inammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, distinguendo nettamente la situazione in esame da quella del precedente citato. I giudici hanno sottolineato un fatto cruciale e dirimente: nel caso di specie, all’atto di appello non era stata allegata alcuna elezione di domicilio, né una effettuata in precedenza, né una successiva alla sentenza di primo grado. Il precedente invocato dal ricorrente si applicava a una fattispecie diversa, in cui un’elezione di domicilio esistente (sebbene risalente al primo grado) era stata effettivamente depositata insieme all’appello. La Cassazione ha chiarito che la norma richiede un adempimento specifico e non può essere aggirata. La totale assenza dell’allegato richiesto rende l’appello irrimediabilmente inammissibile, senza che si possano invocare interpretazioni estensive che presuppongono, quantomeno, un tentativo di adempimento formale.
Conclusioni
La decisione riafferma il rigore con cui le corti applicano i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, specialmente quelli introdotti dalle riforme recenti volte a snellire i processi. Per gli operatori del diritto, il messaggio è chiaro: l’onere formale previsto dall’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è un passaggio obbligato e non una mera formalità. L’omessa allegazione dell’elezione di domicilio all’atto di appello comporta la grave conseguenza dell’inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di una scrupolosa attenzione agli aspetti procedurali, che costituiscono la porta d’accesso alla tutela giurisdizionale nel merito.
Perché l’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché all’atto di impugnazione non era stata allegata la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, un requisito formale richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
Qual era l’argomento principale del ricorso in Cassazione?
L’imputato sosteneva che, sulla base di un precedente della Cassazione, l’elezione di domicilio effettuata durante il primo grado di giudizio potesse essere valida se depositata insieme all’atto di appello, per non ostacolare indebitamente il diritto all’impugnazione.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso?
La Corte ha respinto il ricorso perché ha ritenuto il precedente citato non pertinente al caso specifico. Infatti, mentre nel precedente un’elezione di domicilio era stata effettivamente allegata all’appello (sebbene risalente al primo grado), nel caso in esame non era stato allegato alcun documento relativo all’elezione di domicilio, né precedente né successivo alla sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26382 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarat inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOMENOMEovverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 3 a 2023 in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.;
che avverso l’ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per tramite del difensore, denunciando l’inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 59 comma 1, lett. c) e 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.;
che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che il precedente citato d ricorrente (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, Rv. 285936), secondo cui, nel caso di imputato non processato “in absentia”, la dichiarazione o l’elezione di domicilio richieste ex art. 581, comm 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all’atto di appello, atteso che la contra interpretazione ostacolerebbe indebitamente l’accesso al giudizio di impugnazione, in violazion dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, non è pertinente rispetto al ca specie, in cui all’atto di appello non era stata allegata nessuna elezione di domicilio, né precedente né successiva alla sentenza di primo grado;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente