Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20192 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Copparo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 27/12/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara, emessa il 14 luglio 2023, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata dal rilevante danno, per avere posto all’incasso e negoziato un assegno circolare risultato donato.
La Corte ha ritenuto che l’atto di appello contenesse motivi aspecifici, dal momento che non si confrontavano con l’apparato motivazionale della sentenza di primo grado.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, nullità dell’ordinanza impugnata e vizio di motivazione per avere la Corte dichiarato l’inammissibilità dell’appello, nonostante i motivi in esso contenuti non potevano ritenersi aspecifici, avendo confutato tutti i passaggi ricostruttivi della sentenz impugnata, sia quanto agli elementi costitutivi del reato che in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo generico.
In punto di diritto, deve ricordarsi che l’appello, al pari del ricorso p cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragi di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Inoltre, in tema di impugnazioni, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 3 agosto 2017, n. 103, qualora si contesti la sussistenza di una circostanza aggravante, ritenuta all’esito del giudizio di primo grado, occorre che l’atto di appello, relativo al punto autonomo della decisione, contenga la richiesta specifica di eliminazione della aggravante mediante contestazione delle argomentazioni svolte a tale proposito dalla decisione di primo grado (Sez. 2, n. 9945 del 26/02/2020, COGNOME, Rv. 278529).
Nel caso in esame, la lettura dell’atto di appello rivela che le censure del ricorrente, così come precisato dal Tribunale, erano del tutto generiche rispetto alle motivazioni della sentenza di primo grado, non confrontandosi con la oggettiva sequenza cronologica dei fatti, che aveva portato il Tribunale a ritenere, con ampie
e ineccepibili argomentazioni, che il ricorrente fosse perfettamente consapevole che il titolo portato all’incasso era donato, avendo chiesto alla banca di non attendere i giorni di valuta, dirottando la telefonata volta ad ottenere il cosiddetto bene-fondi e provvedendo a smistare immediatamente il danaro a terzi soggetti che avevano reso contrastanti dichiarazioni tra loro circa i rapporti con l’imputato – per impedire qualunque attività volta a bloccare il pagamento del titolo e per questo idonea ad impedire il raggiungimento dell’obbiettivo illecito e il conseguente danno per la persona offesa.
Tali elementi decisivi per la prova di responsabilità, non sono stati confutati con l’atto di appello e neanche con il ricorso, mantenendosi nelle due impugnazioni lo stesso profilo di aspecificità già rilevato dal provvedimento impugnato con riguardo all’appello.
Anche in relazione alla circostanza aggravante del rilevante danno, il ricorso e l’appello sorvolano sull’oggettiva e insormontabile evidenza che si era trattato di un assegno portante l’ingente somma di euro 149.500 e che il danno per la persona offesa era stato correlativo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19 GLYPH .2024.
Il Preside Il Consigliere estensore
NOME COGNOME