Appello patteggiamento: la Cassazione ribadisce i limiti invalicabili
L’istituto del patteggiamento, tecnicamente definito ‘applicazione della pena su richiesta delle parti’, rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale, che consente di definire il procedimento in modo rapido. Tuttavia, questa scelta comporta delle conseguenze precise, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti dell’appello patteggiamento, chiarendo quando e perché un ricorso rischia di essere dichiarato immediatamente inammissibile.
I Fatti del Caso
Due imputati venivano condannati per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) a seguito di un accordo di patteggiamento con il Pubblico Ministero, ratificato dal Giudice per l’Udienza Preliminare. Nonostante avessero acconsentito all’applicazione della pena, i due decidevano di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La loro doglianza principale si fondava sulla presunta violazione di legge da parte del giudice di merito, che non avrebbe considerato la potenziale applicabilità di una causa di non punibilità prevista dall’articolo 384 del codice penale.
Limiti all’Appello Patteggiamento: una questione procedurale
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito della difesa degli imputati, quanto nei confini procedurali che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. I ricorrenti hanno tentato di far valere nel giudizio di legittimità una questione che avrebbe dovuto, semmai, essere discussa prima della scelta di patteggiare.
La normativa di riferimento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, è molto chiara nello stabilire che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per motivi molto specifici. Questi includono, ad esempio, l’errata qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena applicata o il mancato rispetto delle formalità procedurali. Non è consentito, invece, utilizzare il ricorso per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove, elementi che si considerano accettati con la richiesta di patteggiamento.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato i ricorsi inammissibili ‘de plano’, ovvero senza nemmeno la necessità di un’udienza di discussione. Questa procedura accelerata viene utilizzata quando l’inammissibilità appare manifesta.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando due aspetti cruciali. In primo luogo, i ricorsi sono stati ritenuti ‘generici’ e proposti al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La contestazione relativa alla mancata applicazione di una causa di non punibilità è una questione di merito che non rientra tra i motivi ammessi per l’appello patteggiamento. Accettando il patteggiamento, l’imputato rinuncia implicitamente a sollevare tali eccezioni nelle fasi successive.
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato che la scelta del rito alternativo comporta una rinuncia a far valere determinate difese. Pertanto, tentare di recuperarle in sede di legittimità costituisce un’azione processualmente non consentita. La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il patteggiamento è un atto negoziale che implica una ponderata valutazione dei pro e dei contro. Una volta intrapresa questa strada, le possibilità di impugnazione si restringono drasticamente. La decisione di patteggiare cristallizza il quadro fattuale e probatorio, precludendo un riesame nel merito in sede di Cassazione. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che ogni valutazione difensiva, inclusa l’esistenza di cause di non punibilità, deve essere effettuata con la massima attenzione prima di formulare la richiesta di applicazione della pena, poiché dopo sarà troppo tardi.
È sempre possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, limita il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento a motivi specifici, come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena, escludendo questioni di merito.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi erano generici e non rientravano tra quelli tassativamente consentiti dalla legge. La doglianza sulla mancata considerazione di una causa di non punibilità è una questione di merito, preclusa dopo aver accettato il patteggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende la sentenza di patteggiamento definitiva e comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, fissata in questo caso in tremila euro per ciascuno, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 24047/24 Del Duca + 1
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’ar 372 cod. pe 4 applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.;
che i ricorrenti denunciano violazione d; legge in ordine alla mancata considerazion dell’esimente di cui all’art. 384 cod. pen.;
che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall’a comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024