Appello Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti dell’Inammissibilità
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini dell’appello patteggiamento, ribadendo quando un ricorso debba essere considerato inammissibile. La decisione sottolinea la natura eccezionale di tale impugnazione, confermando che non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione l’accordo già raggiunto tra accusa e difesa.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da cinque imputati contro una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Bologna. Tale sentenza aveva applicato la pena richiesta dalle parti (il cosiddetto patteggiamento) per reati legati alla normativa sugli stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 309/1990). Nonostante l’accordo con il Pubblico Ministero, gli imputati decidevano di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione.
L’Appello Patteggiamento e i Motivi del Ricorso
I ricorrenti hanno basato il loro appello patteggiamento su due principali argomentazioni. Alcuni di essi lamentavano il mancato esame da parte del giudice di primo grado di eventuali cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Un altro imputato, invece, contestava specificamente il trattamento sanzionatorio, ritenendolo inadeguato.
Questi motivi miravano, di fatto, a riaprire una valutazione di merito che il patteggiamento intende invece chiudere, trasformando l’appello in un tentativo di ottenere un risultato diverso da quello concordato.
La Decisione della Corte: Inammissibilità “De Plano”
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi, dichiarandoli inammissibili “de plano”, ovvero senza la necessità di una pubblica udienza, con una procedura semplificata. La decisione si fonda su una regola precisa del nostro ordinamento, contenuta nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La Corte ha stabilito che i ricorsi erano inammissibili per due ragioni fondamentali:
1. Genericità: i motivi presentati erano formulati in modo vago e generico, senza specificare in modo puntuale le violazioni di legge.
2. Estraneità ai casi consentiti: le doglianze sollevate non rientravano nel novero tassativo dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e seguono un orientamento consolidato. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. limita drasticamente la possibilità di un appello patteggiamento. La sentenza può essere impugnata solo per motivi specifici, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena applicata o l’inosservanza di norme processuali la cui violazione è sanzionata con la nullità. I ricorsi presentati, invece, cercavano di ottenere un riesame del merito, contestando da un lato la valutazione sulla potenziale innocenza (che il patteggiamento presuppone superata) e dall’altro l’entità della pena (che era stata concordata). La Corte ha ribadito che il patteggiamento ha natura di accordo processuale che cristallizza la situazione e preclude, salvo eccezioni, ulteriori discussioni sulla colpevolezza e sulla congruità della pena.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la scelta di patteggiare è una decisione processuale con conseguenze definitive. L’appello patteggiamento non è uno strumento per ottenere un “secondo tempo” del giudizio, ma un rimedio eccezionale, esperibile solo in presenza di vizi specifici e gravi. La decisione della Cassazione serve da monito: i ricorsi generici o volti a ridiscutere l’accordo sono destinati all’inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per i ricorrenti. Pertanto, la scelta del patteggiamento deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza dei suoi effetti preclusivi.
È sempre possibile appellare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’appello contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che riguardano specifici vizi di legittimità e non una riconsiderazione del merito.
Per quali motivi la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi in questo caso?
La Corte li ha dichiarati inammissibili perché erano generici e perché i motivi sollevati (mancato esame di cause di proscioglimento e contestazione del trattamento sanzionatorio) non rientravano nei casi specifici previsti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede quando un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di patteggiamento diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNA
[lato a
. ,NOME par
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 22290/24 Chabane + 4
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata’ che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all’art. 73, comma 1 e 4, i ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il consenso del P.M
che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al manc esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (EI Gharbaoui, Dammak e Rigon) nonché al trattamento sanzionatorio (Chabane);
che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall’ comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/10/2024