Appello Patteggiamento: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, disciplinato dall’articolo 444 del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta una significativa limitazione delle successive vie di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili dell’appello patteggiamento, dichiarando inammissibile un ricorso che, dietro la facciata di un motivo formalmente consentito, celava la pretesa di un nuovo giudizio sui fatti.
Il Caso in Analisi: un Ricorso Oltre i Limiti Consentiti
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo che, dopo aver definito la sua posizione con una sentenza di patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione. L’obiettivo del ricorrente era ambizioso: ottenere il proscioglimento per la detenzione di sostanze stupefacenti, sostenendo che l’uso fosse puramente personale. Per fare ciò, ha contestato l’erronea qualificazione giuridica del fatto, uno dei motivi teoricamente ammessi dalla legge.
I Limiti dell’Appello Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte ha immediatamente richiamato il dettato dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Essi includono:
* Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
* Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Cassazione ha sottolineato che al di fuori di questo perimetro non c’è spazio per alcuna doglianza. In particolare, è preclusa ogni possibilità di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività tipiche dei giudizi di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, nonostante l’appellante avesse formalmente invocato l’erronea qualificazione giuridica, la sua contestazione si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto. In sostanza, si chiedeva alla Corte di riesaminare le circostanze del caso per concludere che la droga fosse destinata a uso personale e non a spaccio. Questa operazione, secondo i giudici, è inammissibile in sede di legittimità, specialmente dopo un patteggiamento. La scelta di patteggiare implica un’accettazione del quadro fattuale che non può essere successivamente sconfessata con un ricorso pretestuoso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’appello patteggiamento non è un terzo grado di giudizio nel merito. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole dei suoi limiti. Tentare di aggirarli, mascherando una richiesta di riesame dei fatti con un motivo formalmente valido, è una strategia destinata al fallimento. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono trascurabili: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Tale sanzione è stata giustificata dall'”elevato coefficiente di colpa” nel proporre un’impugnazione palesemente infondata, confermando la severità dell’ordinamento verso l’abuso degli strumenti processuali.
È sempre possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi specifici ed espressamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come un difetto nella volontà dell’imputato o l’illegalità della pena.
Posso usare il ricorso contro un patteggiamento per chiedere al giudice di riesaminare le prove e i fatti?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una “rivalutazione del fatto”. L’impugnazione deve riguardare questioni di pura legittimità e non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
Cosa succede se presento un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a quattromila euro a causa della colpa grave nel proporre un ricorso con motivi non consentiti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23095 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 del GIP TRIBUNALE di VERBANIA
NOME – erarise-eficrefti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 165)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, p indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite da vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dif correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Infatti, è agevole r che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto si ris nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto finalizzata ad ottenere il proscioglimento per uso personale dello stupefacente.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabili nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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