Appello Patteggiamento: Quando il Ricorso è Inammissibile
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che consente di definire un processo penale in modo rapido, con un accordo tra accusa e difesa sulla pena da applicare. Tuttavia, le possibilità di contestare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’appello patteggiamento, confermando che non tutti i motivi di doglianza sono validi per impugnare la decisione del giudice.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso in esame ha origine da una sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale un imputato aveva patteggiato una pena per il reato previsto dall’articolo 73, comma 4, del Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990), con l’aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza. La sua difesa si basava su un unico motivo: la presunta omessa motivazione da parte del giudice di merito riguardo all’assenza di cause di non punibilità, come quelle previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale (ad esempio, se il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere a un’udienza formale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non rientrano nel novero di quelli per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
I Limiti all’Appello Patteggiamento dopo la Riforma Orlando
La decisione della Corte si fonda su una precisa norma introdotta dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017). Questa legge ha inserito nel codice di procedura penale l’articolo 448, comma 2-bis, che elenca tassativamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Tale norma ha lo scopo di limitare le impugnazioni meramente dilatorie e di dare stabilità alle sentenze concordate tra le parti.
I motivi ammessi sono circoscritti e non includono una generica contestazione sulla motivazione relativa alle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., che il giudice del patteggiamento valuta implicitamente al momento di ratificare l’accordo.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e inammissibile per una ragione puramente procedurale. Il motivo sollevato dall’imputato – l’omessa motivazione sull’assenza di cause di non punibilità – non è previsto dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. come valida ragione di impugnazione.
La legge è chiara nel limitare la possibilità di ricorso, e la doglianza del ricorrente esulava da questo perimetro. La Corte, applicando l’art. 610, comma 5-bis c.p.p., ha potuto dichiarare l’inammissibilità de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza, data l’evidente infondatezza del motivo proposto. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica prevista dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso al patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate contestazioni in un secondo momento. La scelta di accordarsi sulla pena limita drasticamente le successive possibilità di impugnazione. La Riforma Orlando ha cristallizzato questa logica, rendendo l’appello patteggiamento un’opzione percorribile solo in casi eccezionali e specificamente previsti dalla legge. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che la decisione di patteggiare deve essere ponderata con estrema attenzione, essendo una scelta processuale con conseguenze quasi definitive.
È sempre possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale stabilisce motivi molto specifici e limitati per cui si può ricorrere, escludendone molti altri.
La mancata motivazione del giudice sull’assenza di cause di non punibilità è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No. Secondo questa ordinanza della Corte di Cassazione, questo specifico motivo non rientra tra quelli ammessi dalla legge per l’appello contro una sentenza di patteggiamento, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44536 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44536 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/07/2022 del TRIBUNALE di PALERMO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Palermo il 18 luglio 2022 con recidiva specifica e infraquinquennale);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l’assenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata);
ritenuto che, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Pr sidente