Appello Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una scelta strategica difensiva che comporta benefici ma anche precise limitazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per l’appello patteggiamento, chiarendo quando e perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa decisione per comprendere le implicazioni pratiche per chi sceglie questa via processuale.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Determinazione della Pena
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Cremona. La condanna riguardava il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, una fattispecie di lieve entità legata agli stupefacenti.
L’imputato, pur avendo concordato la pena, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione dell’art. 133 del codice penale. In sostanza, contestava i criteri utilizzati dal giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendoli non adeguati.
I Limiti dell’Appello Patteggiamento in Cassazione
La difesa si è scontrata con un ostacolo procedurale ben definito: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La contestazione relativa alla quantificazione della pena, se questa è stata concordata tra le parti e ratificata dal giudice, non rientra tra i motivi ammessi.
L’accordo processuale che sta alla base del patteggiamento implica una rinuncia a contestare nel merito la pena concordata, a meno che non emergano vizi specifici previsti dalla legge, come un errore nella qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena stessa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, seguendo un ragionamento lineare e conforme alla sua giurisprudenza consolidata. I giudici hanno sottolineato due punti fondamentali.
In primo luogo, il motivo del ricorso – la violazione dell’art. 133 c.p. sulla commisurazione della pena – è un motivo “non consentito dalla legge” ai sensi del citato art. 448, comma 2-bis c.p.p. Accettando il patteggiamento, l’imputato accetta anche la pena concordata, precludendosi la possibilità di contestarne successivamente la congruità.
In secondo luogo, la pena applicata dal Tribunale era pienamente conforme al “patto processuale” raggiunto tra l’accusa e la difesa. Non vi era quindi alcuna anomalia o illegalità da sanare.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene applicata quando si ritiene che il ricorrente non sia esente da colpa nell’aver proposto un ricorso palesemente inammissibile, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del sistema processuale penale: la scelta del patteggiamento è un atto che comporta precise responsabilità e conseguenze. Chi opta per questo rito alternativo deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Contestare la misura della pena concordata è una strada non percorribile in Cassazione e tentarla può portare non solo a una sconfitta processuale, ma anche a significative sanzioni economiche. La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e consapevole prima di aderire a un accordo di applicazione della pena.
È possibile appellare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per contestare l’entità della pena concordata?
No, l’ordinanza chiarisce che l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale non consente di impugnare la sentenza per motivi relativi alla determinazione della pena (ex art. 133 c.p.), se questa è conforme all’accordo tra le parti.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma pecuniaria (nella fattispecie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile in questo specifico caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto per un motivo non consentito dalla legge per le sentenze di patteggiamento, ovvero la contestazione dei criteri di determinazione della sanzione, e perché la pena applicata era il risultato dell’accordo processuale raggiunto tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1826 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1826 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CUI 070TKSR ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di CREMONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo la violazione dell’art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.) e in relazione ad una pena applicata in termini conformi al patto processuale;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso 11 dicembre 2025
Il Presidente