Appello Patteggiamento: Quando è Ammesso e Perché Molti Ricorsi Vengono Respinti
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie più percorse per definire un procedimento penale in modo rapido. Tuttavia, la sua natura consensuale impone limiti stringenti alla possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i confini dell’appello patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una sicura dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato una pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per un reato legato a sostanze stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), decideva di presentare ricorso per cassazione. La sua doglianza non riguardava l’accordo sulla pena, bensì la presunta carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado sulla mancata applicazione di una sentenza di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 c.p.p. In sostanza, l’imputato lamentava che il giudice non avesse valutato a fondo la possibilità di una sua completa assoluzione prima di ratificare il patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Appello Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno richiamato una norma fondamentale, introdotta con la riforma del 2017: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione ha circoscritto in modo netto le ragioni per cui sia l’imputato che il pubblico ministero possono impugnare una sentenza di patteggiamento. La Corte ha constatato che il motivo addotto dal ricorrente non rientrava in nessuna delle categorie previste dalla legge, rendendo l’impugnazione non scrutinabile nel merito.
Le Motivazioni: I Limiti Tassativi dell’Art. 448 c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La norma stabilisce che un appello patteggiamento è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi della volontà: Problemi legati all’espressione del consenso da parte dell’imputato, ad esempio se il suo accordo non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione: Mancata corrispondenza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica: Se il fatto è stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata (es. furto invece di rapina).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Qualora la sanzione applicata sia illegale, perché non prevista dalla legge o perché eccede i limiti edittali.
La Corte ha evidenziato come il ricorrente non avesse sollevato alcuna di queste questioni. La sua lamentela sulla mancata valutazione di un proscioglimento è stata considerata una doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta. Optando per il patteggiamento, l’imputato accetta una definizione del processo che preclude, in sede di impugnazione, la riapertura di una valutazione sul merito della sua colpevolezza, se non nei limiti ristretti sopra indicati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e invia un messaggio chiaro: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze significative sulla possibilità di appello. Chi accetta di patteggiare rinuncia implicitamente a contestare l’accusa nel merito, salvo i casi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge. Pertanto, prima di accedere a questo rito alternativo, è fondamentale una valutazione approfondita con il proprio difensore, poiché le porte dell’impugnazione, una volta emessa la sentenza, saranno quasi del tutto sbarrate. L’eventuale ricorso dovrà essere fondato su vizi specifici e non su un generico ripensamento o sulla speranza di ottenere un’assoluzione che non si è voluta cercare nel dibattimento.
È sempre possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’appello contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento è limitato a specifici motivi tassativamente elencati dalla legge.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare un patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., si può ricorrere solo per motivi relativi a: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La mancata motivazione del giudice su una possibile assoluzione è un motivo valido per l’appello patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione in questa ordinanza, una simile doglianza non rientra tra i motivi tassativi previsti dalla legge e, pertanto, rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’ad 4 proc. pen. dal Tribunale di Catania con la quale è stato condannato per il reato di cu comma quinto, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vio di legge e vizio della motivazione in ordine mancata declaratoria di non punibilità ai se 129 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da tratt dell’ad. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblic e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione dell richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la applicazione di sentenza di proscioglimento. In definitiva, quindi, il ricorrente non sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo s questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di c richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità de misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legitti sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma cli euro 3000 in favore della Cass ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il President:e