Appello Patteggiamento: I Limiti Stretti Imposti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale per definire rapidamente i procedimenti. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle conseguenze precise, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili dell’appello patteggiamento, chiarendo quali motivi di ricorso sono ammessi e quali, invece, conducono a una sicura dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce da un ricorso presentato da un individuo condannato dal Tribunale di Ferrara, a seguito di patteggiamento, alla pena di un anno di reclusione e 500 euro di multa per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. L’imputato decideva di impugnare la sentenza, rivolgendosi direttamente alla Corte di Cassazione.
Il Motivo del Ricorso: una Censura Non Ammessa
L’unico motivo di ricorso sollevato dall’imputato riguardava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, si lamentava che il giudice di primo grado non avesse valutato attentamente tutti gli elementi a disposizione per una possibile assoluzione, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Quest’ultimo impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, di dichiarare immediatamente l’esistenza di una causa di non punibilità se ne ricorrono i presupposti. Secondo la difesa, il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto compiere questa verifica prima di ratificare l’accordo sulla pena.
Le Motivazioni sull’Appello Patteggiamento nella Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, ha limitato drasticamente le ragioni per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
La Tassatività dei Motivi di Ricorso
I giudici hanno sottolineato che la legge elenca in modo tassativo i motivi di ricorso ammissibili. Contestare la mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p. — ovvero, il mancato proscioglimento dell’imputato — non rientra tra queste ipotesi. Come chiarito da una precedente sentenza (Cass. n. 1032/2019), l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione del giudice sulla sussistenza di cause di assoluzione, poiché questa è una valutazione che si cristallizza con l’accordo tra le parti e la ratifica del giudice.
L’accettazione del rito speciale del patteggiamento implica una sorta di rinuncia a contestare nel merito l’accusa, in cambio di uno sconto di pena. Permettere un ricorso basato sulla mancata assoluzione significherebbe snaturare la logica deflattiva e consensuale dell’istituto. Pertanto, la Corte ha concluso che il motivo sollevato era palesemente al di fuori del perimetro consentito dalla legge, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni
La decisione della Cassazione è un monito importante: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che deve essere ponderata con attenzione, poiché preclude quasi ogni possibilità di impugnazione successiva. L’appello patteggiamento è un rimedio eccezionale, limitato a specifici vizi formali o sostanziali elencati dalla legge, tra cui non figura la mancata verifica delle cause di proscioglimento. La conseguenza di un ricorso presentato al di fuori di questi binari è non solo l’inammissibilità, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie, a causa della “evidente inammissibilità” che denota una colpa nel promuovere un’impugnazione senza fondamento giuridico.
È sempre possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, elenca in modo tassativo e limitato i motivi per cui si può impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato lamentava la mancata verifica da parte del giudice di una possibile causa di assoluzione (ex art. 129 c.p.p.), un motivo che non rientra tra quelli specificamente previsti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, poiché l’evidente infondatezza del ricorso viene considerata una condotta colposa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di FERRARA
dato avviso )U parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale d Ferrara gli ha applicato la pena di un anno di reclusione ed euro 500 di multa (art. 444 cod. p pen.) per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violaz della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattame sanzionatorio, poiché non sarebbero stati valutati tutti gli elementi per rendere pronuncia ai s dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 27 – 01: «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenz applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata ver dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. [proc. peni, atteso che l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabili della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate»);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso – da dichiar de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. -, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colp Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 0
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.