Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14835 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2025
I difensori osservano che il Regolamento RAGIONE_SOCIALE prevede che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ł incaricata di approvare o respingere le proposte dei Procuratori europei delegati, assicurando così il rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme procedurali e RAGIONE_SOCIALEe garanzie stabilite dal regolamento stesso; nel caso in esame, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva deliberato di procedere con l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale RAGIONE_SOCIALE offrire a RAGIONE_SOCIALE, così come agli altri imputati, la possibilità di presentare osservazioni o di essere ascoltati prima RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione, con violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 41 (42a) RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea, che garantisce il diritto ad essere ascoltati in tutti i procedimenti che incidano in modo diretto o individuale sulla posizione giuridica RAGIONE_SOCIALEe persone, società o associazioni interessate; la decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, emessa il 3.3.2023, di autorizzare la richiesta di rinvio a giudizio, appariva manifestamente illegittima per violazione del principio fondamentale del diritto degli imputati ad essere ascoltati ai sensi degli artt. 41 (2a) e 47 CDFUE nonchØ del loro diritto di difesa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU e agli artt. 35 e 36 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE, con la precisazione che le garanzie assicurate dall’ordinamento interno, quale l’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, non potevano considerarsi sovrapponibili rispetto al diritto sopra invocato; poichØ l’intero procedimento penale era affetto da illegittimità, Ł quindi doveroso che questa Corte, quale giudice di ultima istanza, rimetta la questione di diritto al vaglio decisionale RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea.
1.4. Falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esimente prevista dall’art. 195, par. 3, lett. c) del Regolamento UE n. 1046/2018 sull’applicazione ratione materiae RAGIONE_SOCIALEa nozione di profitto nei bandi di sovvenzione diretta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea (con particolare riferimento al Programma UE denominato ‘Horizon 2020’) e sull’applicabilità a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa predetta esimente, che avrebbe escluso il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘ingiusto profitto del reato contestato; l’ordinanza impugnata, a pag.4, si era limitata ad affermare che ‘la questione relativa alla qualificazione di RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE con conseguente non applicabilità dei divieti previsti dal Regolamento n. 1046 del 2018 costituisce all’evidenza un profilo di merito attinente alla configurabilità del reato contestato e che sarà oggetto di valutazione sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘intero fascicolo processuale’, argomento di per sØ assolutamente inidoneo a giustificare la mancata disamina di tale profilo di diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che rendeva quindi l’ordinanza del 14 novembre 2024 viziata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 par. 3 lett. c) del Regolamento n. 1046/2018 e per inosservanza del piø generale principio di primato del diritto comunitario.
I difensori, pertanto, chiedono a questa Corte di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea le seguenti questioni pregiudiziali:
se l’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. debba essere interpretato in maniera da permettere ai soggetti che hanno beneficiato di una sentenza di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena, di poter ricorrere al giudice di ultima istanza in sede nazionale facendo valere la violazione di norme, regolamenti e principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea, e piø in particolare RAGIONE_SOCIALEe norme citate nelle questioni pregiudiziali seguenti, al fine di richiedere rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea;
in caso di risposta negativa alla questione citata, se l’art 448 comma 2-bis cod. proc. pen.,
non permettendo a questa Suprema Corte di poter conoscere di eventuali violazioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea ed effettuare, ove necessario, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea affinchŁ l’articolo vada disapplicato perchØ in contrasto con l’art. 267 TFUE e con il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo garantito dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea;
se il combinato disposto degli artt. 10, 35, 36 e 42 del Regolamento UE 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione RAGIONE_SOCIALEa Procura Europea (RAGIONE_SOCIALE), letto alla luce dei diritti fondamentali garantiti dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea ed in particolare alla luce dei principi generali del diritto di difesa e di essere sentiti, degli artt. 41 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU, debba essere interpretato, nel caso di specie, nel senso che, prima di prendere una decisione rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio e/o di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale da proporsi in sede nazionale dal competente Procuratore Delegato RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE debba concedere ai soggetti indagati il diritto di essere sentiti e/o presentare osservazioni;
in caso di risposta affermativa alla questione pregiudiziale precedente, se il giudice penale nazionale adito debba o possa direttamente dichiarare l’invalidità di tale Decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed a cascata di tutti gli atti successivi, per violazione del diritto di difesa e di essere sentiti ai sensi degli artt. 41 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU, o se debba richiedere in sede pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea che sia la medesima Corte ad esaminare ed eventualmente invalidare la decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE citata;
nel caso in cui la competenza a dichiarare l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa Decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sia attribuita alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea, si chiede se la decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nel presente procedimento emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e degli altri imputati sia invalida per contrasto con i principi generali del diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea, del diritto di difesa, del diritto di essere sentiti, e per contrasto con gli artt. 41 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea, e con l’art. 6 CEDU;
in caso di risposta negativa alle questioni precedenti, si chiede se il combinato disposto degli artt. 10, 35 e 36 del Regolamento UE 2017/1939, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione RAGIONE_SOCIALEa Procura Europea (RAGIONE_SOCIALE), letto alla luce dei diritti fondamentali garantiti dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea ed in particolare alla luce dei principi generali del diritto di difesa e di essere sentiti, degli artt. 41 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea, e RAGIONE_SOCIALE‘art.6 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo, debba essere considerato invalido per contrasto con i medesimi;
se l’art. 192 par. 3 lett. c) del Regolamento UE n. 1046/2018 debba essere interpretato in maniera da permettere ad una entità riconosciuta dal proprio diritto nazionale quale entità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di produrre profitto – come definito dall’art. 192 par. 2 del medesimo Regolamento nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘azione o del programma di lavoro realizzato quale beneficiario di una sovvenzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea;
in caso di risposta affermativa alla questione pregiudiziale precedente, se il giudice nazionale adito debba o possa richiedere la modifica RAGIONE_SOCIALE‘imputazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 423 cod. proc. pen., nella parte in cui si afferma che ‘il beneficiario avrebbe sostenuto il restante 20% dei costi e non avrebbe maturato alcun profitto’, in quanto non ravvisabile un ingiusto profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto Ł infondato.
1.1. Preliminarmente, si deve rilevare che la richiesta dei difensori di trattazione del ricorso in
camera di consiglio con la loro partecipazione Ł stata dichiarata inammissibile in quanto non consentita dalle modalità del rito previste dall’art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen. e comunque tardivamente presentata.
Relativamente al primo ed al quarto motivo di ricorso, Ł noto che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017, ‘Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità RAGIONE_SOCIALEa pena o RAGIONE_SOCIALEa misura di sicurezza’. Pertanto, poichØ i motivi di ricorso sono successivi alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando gli stessiin nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Il primo motivo, infatti, non Ł relativo ad una errata qualificazione giuridica, ma contesta la sussistenza del profitto in capo alla società, e quindi si traduce in una censura relativa al fatto che la società non avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile RAGIONE_SOCIALE‘illecito contestato per mancanza di uno dei requisiti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa truffa, censura che non può essere proposta alla luce RAGIONE_SOCIALEa norma sopra richiamata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al quarto motivo di ricorso, nel quale viene censurata la sussistenza del profitto per errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 par. 3 lett c) Regolamento UE 1046/2018, operazione non consentita nella presente sede perchØ non rientra nei motivi proponibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 448 comma 2-bis sopra citato.
1.2. Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, deve essere richiamato quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo nella sentenza del 29/04/2014 Terza Sezione, NOME contro NOME; nella sentenza, la Corte rilevava come fosse ‘una caratteristica comune dei sistemi di giustizia penale europei il fatto che un imputato ottenga una diminuzione RAGIONE_SOCIALEe accuse o riceva una riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena in cambio di una dichiarazione di colpevolezza o di un’eccezione di non contestazione RAGIONE_SOCIALE‘accusa prima del processo o di una cooperazione sostanziale con l’autorità inquirente (vedere lo studio di diritto comparato, paragrafi 62-75 sopra; vedere anche, a questo proposito, COGNOME c. Bulgaria, n. 28674/03, § 17, 27 novembre 2008, e COGNOME c. Polonia, n. 33198/04, § 12, 20 febbraio 2007). Non può esserci nulla di improprio nel processo di contrattazione RAGIONE_SOCIALE‘accusa o RAGIONE_SOCIALEa pena in sØ (vedere, mutatis mutandis, COGNOME NOME e altri contro Regno Unito (dec.), nn. 24027/07, 11949/08 e 36742/08, CEDU 6 luglio 2010)’; dopo aver rimarcato che la contrattazione del patteggiamento offre gli importanti vantaggi di una rapida decisione dei casi penali e di alleggerire il carico di lavoro di tribunali, pubblici ministeri e avvocati, ‘la Corte ritiene che, quando l’effetto del patteggiamento Ł che un’accusa penale nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato sia determinata attraverso una forma abbreviata di esame giudiziario, ciò equivale, in sostanza, alla rinuncia a una serie di diritti procedurali. Ciò non può costituire un problema di per sØ, poichØ nØ la lettera nØ lo spirito RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6 impediscono a una persona di rinunciare a tali garanzie di sua spontanea volontà (vedere Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, § 135, 17 settembre 2009). La Corte osserva a questo proposito che già nel 1987 il RAGIONE_SOCIALE‘Europa aveva invitato gli Stati membri ad adottare misure volte a semplificare le procedure giudiziarie ordinarie ricorrendo, ad esempio, a processi sommari abbreviati (vedere paragrafo 54 sopra)’ (par. 90 e 91).
Pertanto, già dal 2014 nella giurisprudenza europea Ł stata affermata la compatibilità con i requisiti RAGIONE_SOCIALE‘equità processuale di una forma di definizione del giudizio alternativa al rito ordinario, analoga al “patteggiamento” previsto dal nostro sistema codicistico; ciò comporta che anche le censure sulla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 (2a) RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea siano manifestamente infondate in quanto, in relazione alle garanzie RAGIONE_SOCIALE‘equo processo e del doppio grado di giurisdizione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la decisione di patteggiamento implichi
la consapevole rinuncia da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato ad una serie di diritti e garanzie procedurali, quali il diritto ad essere ascoltato; nØ può essere ritenuta sussistente la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale), posto che rientra nel libero esercizio RAGIONE_SOCIALEe facoltà difensive RAGIONE_SOCIALE‘imputato il diritto di affrontare il giudizio ordinario, e di avvalersi così dei mezzi di impugnazione ad esso propri, ovvero di presentare richiesta di patteggiamento, coi benefici – e i limiti – che la legge ricollega, in questo caso, all’accordo RAGIONE_SOCIALEe parti sulla pena (vedi, per il riconoscimento del principio secondo cui al rito del patteggiamento corrisponde ragionevolmente, rispetto a quello ordinario, una diversa conformazione dei mezzi di impugnazione esperibili, Sez. 6, n. 2400 del 1992, COGNOME, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 448, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 3 Cost.); la scelta del rito alternativo, che sia immune da vizi per quanto concerne l’espressione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘imputato (vizi che, significativamente e opportunamente, legittimano pubblico ministero e imputato al ricorso per cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALEo stesso comma 2-bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 448), sostiene ragionevolmente una consapevole accettazione RAGIONE_SOCIALEe parti del ristretto regime di impugnazione definito dalle nuove norme.
1.3. Manifestamente infondata Ł anche la questione relativa alla violazione degli artt. 35 e 36 del Regolamento UE 2017/1939: la decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE permanente di esercitare l’azione penale, a seguito RAGIONE_SOCIALEa relazione presentata dal Procuratore europeo, non incide in alcun modo sul diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato, assicurato dalla sequenza procedimentale assicurata dal codice di procedura penale, visto che corrisponde alla decisione del pubblico ministero di chiedere o meno l’archiviazione al giudice per le indagini preliminari o procedere con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione diretta a giudizio; la facoltà per l’indagato di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio Ł espressamente prevista dall’art. 415bis,comma 3, cod. proc. pen., per cui non si vede per quale motivo il ‘diritto all’ascolto’ RAGIONE_SOCIALE‘indagato dovrebbe essere esercitato in una fase diversa da quella prevista dal codice di procedura penale; il Regolamento si limita ad aggiungere una serie di ulteriori consultazioni interne all’Ufficio prima di consentire al Procuratore Europeo Delegato alle funzioni di Pubblico Ministero di chiedere il rinvio a giudizio.
Infatti, il Procuratore Europeo Delegato non può depositare direttamente la richiesta di rinvio a giudizio come un ordinario Pubblico Ministero, ma Ł tenuto a inviare – unitamente a tutto il fascicolo d’indagine e agli eventuali atti difensivi – una relazione sulla vicenda al Procuratore Europeo che, sulla base di ciò, Ł tenuto a predisporre a sua volta una relazione da trasmettere alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, presa visione RAGIONE_SOCIALEe relazioni e RAGIONE_SOCIALE‘intero fascicolo, espone il proprio parere sulle determinazioni del Procuratore Europeo Delegato; improprio Ł quindi il termine ‘decisione’ utilizzato dal Regolamento RAGIONE_SOCIALE per definire detto parere, trattandosi di un mero passaggio interno nell’organizzazione amministrativa RAGIONE_SOCIALEa Procura Europea, effettuato dopo aver preso piena cognizione del contraddittorio già instaurato, RAGIONE_SOCIALE alcun pregiudizio, pertanto, dei diritti RAGIONE_SOCIALEa difesa.
Per le considerazioni esposte, dunque, le richieste di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea le questioni pregiudiziali di cui al ricorso sono manifestamente infondate, ed il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 03/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME