Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4237 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 1 Num. 4237 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 21/2026
UP – 15/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMEXXX nel procedimento a carico di:
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMEXXXXXX
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 della Corte d’appello di Potenza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza letta la memoria del difensore dell’imputata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 febbraio 2024 la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. l’appello proposto ex art. 576 cod. proc. pen. dalla persona offesa e parte civile COGNOMECOGNOME avverso la sentenza di assoluzione emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Matera in data 19 dicembre 2023 nei confronti di COGNOMECOGNOMEXX imputata del reato di cui agli artt. 81 e 660 cod. pen., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
NOME Ł stata assolta perchØ il fatto non sussiste dal suddetto reato contestato perchØ, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, per petulanza o biasimevole motivo, arrecava molestia e disturbo a COGNOME, legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE sito a Matera, per i continui dissidi legati alle rivendicazioni relative all’uso e ai diritti di un cortile interno antistante le rispettive proprietà, non accettando che i fornitori del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i pazienti disabili utilizzassero l’entrata secondaria del RAGIONE_SOCIALE all’interno del cortile, così molestando i pazienti e i fornitori che si recavano presso il RAGIONE_SOCIALE.
2.1. In particolare, dalle risultanze istruttorie, il Tribunale materano ha ritenuto non sussumibile la condotta tenuta dall’imputata nell’ambito di cui all’art. 660 cod. pen., poichØ collocabile nel contesto di una situazione conflittuale, consolidata e risalente nel tempo, di reciproche accuse e rivendicazioni, collegata alla condivisione del cortile comune.
Pertanto, in ragione della reciprocità delle molestie, Ł stata ritenuta non integrata la condotta tipica della norma incriminatrice, ossia l’aver agito per petulanza o altro biasimevole
motivo, e le condotte sono state giudicate come poste in essere non quali meri pretesti o rivendicazioni, bensì come reazioni alle iniziative altrui e, dunque, risposte alla situazione di fatto creatasi con riferimento alla gestione del cortile interno.
Con l’atto di appello la parte civile ha censurato la sentenza impugnata in punto di sussistenza della responsabilità penale per il reato in contestazione, chiedendo la condanna dell’imputata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile.
3.1. La sentenza impugnata, richiamando altra pronuncia assolutoria emessa nei confronti dell’imputata in relazione al medesimo titolo di reato contestato per condotte antecedenti a quelle oggetto del presente procedimento, non ha tuttavia tenuto in considerazione la circostanza che si trattava di soli due episodi, non assimilabili a quelli oggetto del presente giudizio, posti in essere durante il periodo della pandemia da Covid-19 , e quindi riferibili alla gestione del cortile comune in considerazione delle restrizioni e dei rischi connessi al possibile contagio.
Inoltre, le connotazioni della invasività e della ripetitività erano state escluse, in quel caso, in ragione del numero esiguo di condotte contestate in quel processo, dirette, peraltro, a soggetti non definiti e individuati e, quindi, per ragioni non replicabili.
3.2. Inoltre, le condotte poste in essere dall’imputata, concretizzatesi in evidenti atteggiamenti pressanti, indiscreti e invadenti, tali da interferire nella vita privata e nella sfera di libertà della persona offesa, peraltro, neppure contestate nella loro obiettività dall’imputata, avrebbero potuto essere sussunte nella fattispecie di cui all’art. 660 cod. pen.
NØ vale ad escludere la rilevanza penale delle condotte, e dunque a scriminare la connotazione molesta delle stesse, l’esistenza di una situazione di conflittualità reciproca.
Alcun provvedimento giudiziale ha statuito che il cortile non potesse essere adibito all’ingresso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
E’ risultato dimostrato, inoltre, il profondo disagio patito dalla persona offesa, nonchØ il condizionamento nella gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre che di immagine.
La Corte di appello di Potenza, evidenziata l’intervenuta la costituzione di parte civile in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 573, comma 1bis , cod. proc. pen. – per il quale in caso di impugnazione della sentenza ai soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, ove ammissibile, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente – rilevata l’inammissibilità dell’appello ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. – per il quale Ł inappellabile la sentenza di proscioglimento relativa a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa – ha dichiarato non appellabile la sentenza di assoluzione dell’imputata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza.
Il difensore dell’imputata ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile l’appello presentato dalla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La soluzione adottata nell’ordinanza, Ł errata.
Va assicurata continuità all’orientamento in base al quale «in tema di impugnazioni, anche successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile Ł legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale a norma dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., tenuto conto della specialità del sistema
impugnatorio come regolato dal disposto di cui all’art. 576 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025, NOME, Rv. 287996-01).
Per converso, l’interpretazione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., alla quale ha prestato adesione l’ordinanza impugnata, comporta, a scapito della specialità del sistema di impugnazione delle sentenze penali ad opera della parte civile, un limite al potere di appello a questa spettante, incidendo sul sistema di tutela degli interessi civili.
Invero, la disposizione normativa di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., introdotta a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, per la quale «sono in ogni caso inappellabili (…) le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa», deve essere letta all’interno del complessivo quadro normativo applicabile alla materia, ed in particolare alla stregua della disposizione di cui all’art. 576 cod. proc. pen., per la quale «la parte civile può proporre impugnazione (…), ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio» (Sez. 6, n. 27066 del 15/07/2025, Montana, n.m.).
Dunque, alla luce dell’art. 576 cod. proc. pen. che fonda, in via generale, il potere impugnatorio della parte civile – non ponendo, all’evidenza, limiti al potere della parte civile di appellare pronunce di proscioglimento, purchØ nel perimetro della natura dell’azione esercitata da detta parte nel processo e, dunque, oltre che con riguardo ai capi risarcitori e condannatori che la riguardano direttamente, ai soli effetti della responsabilità civile -, inibire a tale parte di proporre appello, ai soli effetti civili, contro le sentenze assolutorie relative ai reati, puniti con pene alternative o pecuniarie, significa incidere in maniera profonda sul sistema di tutela degli interessi civili coinvolti da una ampia parte dei procedimenti giudiziari relativi ai reati “bagatellari” (Sez. 3, n. 15797 del 2025, cit., in motivazione).
Si Ł, infatti, rilevato come l’ambito di ordinaria applicazione della disposizione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. sia stato ampliato, non riguardando essa piø solo le contravvenzioni e come, nello stesso tempo, sia rimasta ampia la platea dei reati di scarso impatto penale per i quali Ł prevista la sola sanzione pecuniaria o quella alternativa che, tuttavia, sono idonei a causare rilevanti pregiudizi di natura civilistica.
Una diversa lettura, peraltro, condurrebbe al risultato, paradossale, di consentire alla parte civile di proporre appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato laddove essa non abbia condotto alla piena soddisfazione dell’interesse sostanziale – volto al risarcimento del danno civile partito ovvero alle restituzioni a fini risarcitori – azionato nel processo penale, mentre escluderebbe la medesima facoltà laddove la sentenza oggetto di contestazione sia una sentenza di proscioglimento che, stante il disposto dell’art. 538 cod. proc. pen., preclusiva della condanna del prevenuto al ristoro del danno patito dalla parte civile, determina, sotto il profilo processualcivilistico, la soccombenza nel giudizio della parte civile (così, in motivazione, Sez. 6, n. 27066 del 2025, cit.).
Come Ł stato affermato ida questa stessa Sezione, l’estensione alla parte civile della limitazione prevista dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. confliggerebbe con l’autonomia del sistema impugnatorio della parte civile, da sempre affermata sulla base della autonoma previsione dell’art. 576 cod. proc. pen. e della collocazione di tale norma nel Titolo primo del libro IX, ovvero tra le ‘Disposizioni generali’ del sistema delle impugnazioni (Sez. 1, n. 24876 del 03/06/2025, Ventura, n.m.).
Inoltre, non Ł privo di rilievo come richiamato, in motivazione, da Sez. 5, n. 35419 del 17/09/2025, NOME, Rv. 288680-01, che «dalla prima parte del richiamato primo comma dell’art. 576 cod. proc. pen. sia stato espunto, già dall’art. 6, comma 1, lett. a), della legge 20 febbraio 2006, n. 46, il precedente riferimento alla possibilità per la parte civile di appellare le
decisioni di proscioglimento al ‘mezzo previsto per il pubblico ministero’. Il che Ł avvenuto al fine di non estendere alla parte civile le limitazioni che erano state contestualmente introdotte dalla predetta legge – e che sono state in parte oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 26 del 2007 della Corte Costituzionale rispetto al potere di proporre appello del Pubblico Ministero. Ciò che Ł portato del piø generale e fondamentale principio per cui la scelta della persona offesa di proporre l’azione civile nel processo penale non deve pregiudicarla rispetto alla differente scelta di introdurre detta azione nella sua sede naturale».
Nel senso sin qui illustrato si sono pronunciate, sia pure incidentalmente, anche le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025, COGNOME, Rv. 288155-01), che, muovendo dal dato letterale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., letto alla luce dei lavori preparatori del d.lgs. n. 150 del 2022, hanno statuito che «la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato Ł legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa», illustrando ampiamente, in motivazione, che la disciplina di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non si applica alla impugnazione della parte civile.
La soluzione Ł coerente, altresì, con quanto sostenuto in altro arresto delle Sezioni Unite ove Ł stato affermato che «la generica legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento», come attribuita dall’art. 576, comma 1, cod. proc. pen., comporta che le sia «consentita ogni forma di impugnazione ordinaria» avverso ogni tipo di «sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539), fatta eccezione per le «sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell’udienza preliminare» (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 – 01).
Di conseguenza, la norma di cui all’art. 576, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo alla parte civile la legittimazione ad impugnare, ai soli effetti civili, con «tutti gli ordinari mezzi previsti», le sentenze di proscioglimento pronunciate «nel giudizio», attesta l’esistenza di uno specifico statuto del diritto di impugnazione della parte civile, e quindi la sua legittimazione ad impugnare anche al caso in cui oggetto dell’impugnazione sia la sentenza di proscioglimento in relazione a un reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
Nella previsione secondo cui «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali Ł stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonchØ le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa», non si rinviene «alcun elemento univoco a conforto della tesi secondo la quale, in nome di esigenze di efficienza processuale, alla parte civile sarebbe stata preclusa la facoltà di appellare le sentenze di proscioglimento relative a reati meno gravemente sanzionati: infatti, a fronte della collocazione del terzo comma subito dopo i commi che menzionano unicamente imputato e pubblico ministero, e senza che alcuna menzione della parte civile sia in esso operata, il citato terzo comma non può che essere interpretato come logicamente “incluso” nell’alveo, non espandibile, dei precedenti commi»; nØ si rinvengono «elementi decisivi atti a far ritenere che l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del tipo indicato nella disposizione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. si riferisca indistintamente a tutte le parti processuali che vi possano avere interesse» (Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025, COGNOME, cit.).
Ne deriva, in conclusione, il principio per il quale la parte civile ha diritto a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento
emesse dal Tribunale a norma dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
Deve, pertanto, escludersi che le modifiche apportate alla disposizione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dagli artt. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018 e dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 abbiano implicitamente inserito nell’ordinamento processuale una parziale deroga alla generica facoltà di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento riconosciuta alla parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, dall’art. 576 cod. proc. pen.; convincono, piuttosto, della necessità che l’interpretazione della disposizione in esame sia condotta, e si esaurisca, nel perimetro della norma in cui essa Ł inserita (cfr. Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025, COGNOME, cit.).
La determinazione dell’impugnabilità deve effettuarsi tenendo conto della specialità del sistema, senza la possibilità di configurare alcun limite alla facoltà di impugnazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento e per i soli interessi civili, perchØ non contemplato espressamente (così, in motivazione, Sez. 5, n. 36932 del 10/07/2024, G., Rv. 287021-01).
Da quanto esposto, discende che l’atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Matera deve essere qualificato come appello e gli atti devono essere restituiti alla Corte di appello di Potenza per la celebrazione del giudizio di impugnazione di merito.
La natura delle questioni trattate impone l’oscuramnto delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Potenza per il giudizio.
Così Ł deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.