Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18115 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza emessa in data 15 ottobre 2015, ha assolto NOME dal reato di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato e dal reato di cui all’art. 55 quinquies d.l.gs. 165/2001 perché il fatto non sussiste.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 marzo 2023 con la quale la Corte di Appello di Torino,
in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo, l’ha dichiarata responsabile ai soli effetti civili e condannata al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen.
La Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare l’imputata responsabile agli effetti civili stante il passaggio giudicato della sentenza di assoluzione conseguente alla rinuncia all’impugnazione da parte del Pubblico Ministero, rinuncia che comporterebbe l’immediata estinzione del rapporto processuale.
La condanna ai soli effetti civili sarebbe, infatti, possibile, ai sensi dell’art. 57 cod. proc. pen., solo nel caso in cui la condanna pronunciata in primo grado venga dichiarata estinta dai giudici di appello per prescrizione o amnistia ovvero nell’ipotesi di improcedibilità dichiarata ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen.
La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 541 cod. proc. pen.
Dall’illegittimità della condanna agli effetti civili di cui si lamenta la ricorren discenderebbe il necessario annullamento della condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese legali affrontate dalla parte civile costituita.
La ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 591, comma 2 cod. proc. pen. conseguente alla mancata declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione del Pubblico ministero.
La ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 603 cod. proc. pen.
La Corte territoriale non avrebbe potuto disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in quanto l’art. 603 cod. proc. pen. sarebbe applicabile solo in caso di appello del Pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.
La ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 192 e 573 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di merito, decidendo secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, non avrebbe confutato quanto argomentato dal primo giudice in ordine alla mancanza del dolo del reato di truffa ed alla insussistenza di atti fraudolenti idonei a perfezionare il reato di cui all’art. 55 quinquies d.l.gs. 165/2001.
I giudici di appello non avrebbero adeguatamente confutato quanto affermato dal Tribunale in ordine all’accertata flessibilità della gestione dell’orario dei
dirigenti e del costante superamento da parte della NOME del monte ore lavorative settimanali,
La Corte territoriale non avrebbe, inoltre, tenuto in considerazione gli elementi probatori favorevoli all’imputata emersi nel corso della rinnovazione dibattimentale in appello dall’esame dei consulenti COGNOME e COGNOME e dalla teste COGNOME.
Il difensore della parte civile, in data 29 dicembre 2023, ha depositato notaspese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della ricorrente, in data 11 gennaio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il difensore della parte civile, in data 25 marzo 2024, ha depositato notaspese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della ricorrente, in data 4 aprile 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro strettamente connesse, sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale, con percorso argomentativo privo di errori logici e coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto ammissibile l’appello proposto dalla parte civile in considerazione del fatto che la prescrizione dei reati contestati alla NOME è intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).
A differenza di quanto erroneamente affermato nel ricorso, i giudici di appello hanno correttamente esercitato il potere-dovere di valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità dell’imputata, assolta in primo grado, limitatamente agli effetti civili in virtù del disposto dell’art. 576 cod. proc. pen. che riconosce alla parte civile il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda, con conseguente inapplicabilità dell’art. 578 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, COGNOME, Rv. 233918-01; Sez. 1, n. 26016 del 09/04/2013, Geat, Rv. 255714-01; Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022,
DIsa, Rv. 282689 – 01; da ultimo Sez. 5, n. 41744 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata).
Si deve pertanto ribadire il principio secondo cui all’esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d’appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l’imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l’impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all’impui:ato.
2. Il terzo motivo di ricorso è dedotto in carenza di interesse.
Preliminarmente il Collegio intende ribadire che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del ricorso per cassazione, deve sussistere un concreto interesse all’impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni.
L’impugnazione, pertanto, può essere proposta solamente nel caso in cui la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato giuridicamente favorevole al ricorrente. L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere, infatti, attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Nel caso di specie deve essere rimarcato che la rinuncia all’impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria comporta il passaggio in giudicato del proscioglimento dell’imputato a fini penali e preclude, di conseguenza, qualsiasi successiva questione sul punto (vedi Sez. 6, n. 29252 del 05/04/2018, B., Rv. 273442 – 01).
3. Il quarto motivo di impugnazione è manifestamente infondato.
Questo Collegio intendere dare seguito al principio di diritto secondo cui la rinnovazione istruttoria prevista dall’art. 603 cod. proc. pen. può essere disposta anche in caso di appello proposto dalla sola parte civile (vedi Sez. 5, n. 32854 de115/04/2019, COGNOME, Rv. 277000-01: “La necessità che il contraddittorio sia rafforzato anche in grado di appello, con l’applicazione del principio dell’oralità, costituisce, infatti, il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l’intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad
opposte conclusioni, non apparendo influente, sotto detto aspetto, la circostanza che l’impugnazione sia proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, posto che il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni RAGIONE_SOCIALE regole probatorie ai fini dell’accertamento della responsabilità penale e civile nel contesto unitario del processo penale”; nello stesso senso Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228-02 e da ultimo Sez. 2, n. 51658 del 27/11/2023, COGNOME, non massimata).
4. Il quinto motivo di ricorso è aspecifico.
La ricorrente, senza confrontarsi adeguatamente con le articolate argomentazioni con cui i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti i presupposti per una dichiarazione di responsabilità della NOME ai soli effetti civili, ha lamentato, in modo generico ed apodittico, la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati.
I giudici di appello hanno dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che li hanno indotti a ritenere che le condotte poste in essere dalla NOME abbiano provocato un danno ingiusto alla persona offesa ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, a prescindere dall’iniziale richiamo al principio civilistico del “più probabile che non” che non ha in realtà trovato applicazione nel prosieguo della motivazione.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali hanno indicato e valutato gli elementi probatori (dichiarazioni rese dal teste NOME COGNOME, relazione redatta dal responsabile del servizio ispettivo dell’AsI) idonei a dimostrare come il mancato rispetto da parte della NOME dell’orario di lavoro contrattualmente previsto, lo svolgimento, in orario lavorativo, di attività estranee alle proprie funzioni di servizio e la conseguente erogazione di retribuzioni non dovute, unita alla necessità di fronteggiare le assenze della ricorrente ricorrendo ad applicazione di altra dipendente,abbiano causato un ingiusto danno patrimoniale e di immagine per l’RAGIONE_SOCIALE costituitasi parte civile (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perci insindacabili in questa sede.
La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei
fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, sen confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità conse g ue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che, in base alla q ualità dell’opera prestata in relazione alla natura e all’entità RAGIONE_SOCIALE q uestioni dedotte, vanno li q uidate nei termini precisati in dispositivo.
Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente g iudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che li q uida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legg e.
Così deciso il 10 aprile 2024
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