Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17334 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SERVILI NOME nato a SAN GINESIO il DATA_NASCITA SERVILI NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite il Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO per la parte civile che ha chiesto la conferma della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che nel giudicare COGNOME NOME e NOME NOME (padre e figlio) per il reato di truffa aggravata, COGNOMEa condannato il pri mandato assolto il secondo nell’ambito di una vicenda relativa ad un investimento immobiliar in Guinea. Secondo la prospettazione accusatoria (parzialmente accolta dal primo giudice), NOME COGNOME COGNOMEa tratto in inganno la persona offesa NOME COGNOME COGNOME contribuito con un finanziamento ad un piano di investimento che tuttavia non solo era rimast inattuato, ma si era anche rivelato fittizio e strumentale alla realizzazione dell’illecito pr
Appellata sia dall’imputato che dalla parte civile (il menzionato COGNOME), la sentenza stata riformata con condanna anche di NOME COGNOME al risarcimento del danno a favore della
parte civile, da liquidarsi in separata sede civile. La sentenza di primo grado era confermata nel resto.
Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello hanno presentato ricorso per Cassazione con atto unico sia NOME che NOME COGNOME, formulando quattro motivi. Per la precisione, NOME COGNOME ha impugnato agli effetti penali, mentre NOME COGNOME impugnato agli effetti civili, visto che la Corte d’appello non si era pronunciata sul responsabilità penale, in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero.
2.1 II primo motivo deduce violazione dell’art.192 c.p.p. nonché del contestato art.640 c.p relazione all’art.606 comma 1 c.p.p., con riferimento alle lettere b), c) ed e).
Si sostiene che la motivazione sia insufficiente, se non addirittura mancante, in ordine affermazione di responsabilità penale dei COGNOME, padre e figlio. In particolare, si evidenz tanto in primo che in secondo grado fosse stata fornita dimostrazione dei viaggi effettua degli esborsi sostenuti da NOME COGNOME per la realizzazione dell’investimento immobili ciò che smentisce la tesi della truffa. Così pure la frattura del rapporto tra l’imputato investitore, reale autore della truffa, escludeva ogni intento truffaldino da parte dei NOME tali aspetti la decisione impugnata è silente.
2.2 Con il secondo motivo si deduce la totale insufficienza della motivazione (ex art.606 l e c.p.p.) in relazione alla condanna di NOME COGNOME, giacché i fragili elementi in indicati nella motivazione non sono bastevoli a giustificare la condanna anche solo sul pia civile dell’imputato.
2.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art.603 c.p.p. in relazione tanto alla b) che alla lettera e) dell’art.606 comma 1 c.p.p. poiché la Corte d’appello nel procedere condanna, ha violato l’onere di rinnovazione istruttoria e l’onere della motivazione rafforza di lei gravante.
2.4 Infine, la sentenza di appello va censurata, si sostiene con il quarto motivo di ric anche in relazione all’aumento della pena conseguente alla recidiva contestata ed applicata a carico di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata nei confronti di NOME COGNOME perché il reato è estinto prescrizione. Al tempo stesso, in relazione ai capi civili, la sentenza va annullata nei con di entrambi gli imputati con conseguente rinvio per nuovo giudizio al competente giudice civi per valore in grado di appello, che deciderà anche in merito alla liquidazione delle spese questo grado di giudizio.
Il primo motivo di ricorso, che investe la sussistenza del reato, non si appal manifestamente infondato.
In effetti, ponendosi in un’ottica selettiva e riduzionista, la motivazione della Corte d’ ha sostanzialmente ignorato la parte centrale dell’argomentazione difensiva, per concentrars soltanto sugli aspetti conclusivi della vicenda, traendone (indebitamente, secondo prospettiva difensiva) la conclusione della natura truffaldina della condotta del COGNOME.
Tanto nell’atto di appello, come nel ricorso per Cassazione, NOME COGNOME COGNOMEa per cont evidenziato la contraddizione tra la propria condotta di investitore/finanziatore (per 100.000,00, seppure condivisi con l’AVV_NOTAIO e con tal NOME COGNOME) e di imprenditore (con frequenti viaggi nel Paese africano, l’ultimo dei quali addirittura ris all’Agosto 2014, in epoca successiva al tempus commissi delicti indicato in imputazione) con quella di truffatore ai danni del COGNOME, tanto più per un importo così modesto da non po nemmeno rappresentare il tentativo di recuperare, ai danni del co-investitore, i denari perdu
Pur a fronte delle sollecitazioni difensive, quindi, la sentenza della Corte d’appello tra pg.5 si è limitata a ribadire quanto incontestato, vale a dire che a chiedere il versamento 6.000,00 (oltre ai 18.000,00 già versati a favore del COGNOME, indiscutibilmente indicato c il principale autore della truffa) di cui € 4.000,00 per la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE, fosse stato NOME COGNOME, assieme ed attraverso il figlio NOME.
Nella ricostruzione accusatoria, ciò sarebbe avvenuto pure in un’epoca in cui il prospett arrivo dei finanziamenti da parte del Paese africano era già divenuta una aspettati irrealizzabile, nella piena consapevolezza dei COGNOME.
Tuttavia, la difesa COGNOMEa evidenziato l’avvenuta frattura dei rapporti tra NOME COGNOME (a gennaio-febbraio 2014), nonché la consapevolezza, da parte del COGNOME, della fine di quel rapporto, come emerge dalla comunicazione della società riferibil RAGIONE_SOCIALE (Swiss Goldbanco) ricevuta direttamente dalla persona offesa. Ciò dimostrerebbe ulteriormente che il COGNOME si era attivato per la prosecuzione e la buona riuscita dell’in anche in epoca successiva all’interruzione dei rapporti con il COGNOME.
Non avendo affrontato, nel quadro generale di una vicenda complessa, aspetti fondamentali quali quelli sopra esposti, per concentrarsi selettivamente su aspetti terminali della vicen ragionamento giustificativo espresso nella sentenza impugnata risulta seeteeke, monco, senza che la risposta alle questioni poste dalla difesa sia ricostruibile dal compless provvedimento. L
A fronte di un motivo non manifestamente infondato (ciò che, 13 – 67 con ro, ne giustificherebbe la preliminare dichiarazione di inammissibilità -art. 606 comma 3, c.p.0.), va dispo l’annullamento dell’impugnata sentenza senza rinvio, essendo sopravvenuta una causa estintiva del reato. Il fatto, invero, è contestato come commesso fino al 23 aprile 2 Trattandosi di ipotesi di truffa, punita con pena edittale massima di tre anni di reclu (art.640 c.p.), l’aumento della pena fino alla metà a seguito della contestazione di circostanza ad effetto speciale -la recidiva infraquinquennale ex art.99 co.2 c.p.- no superare la soglia di sei anni prevista dall’art.157 c.p.. Il successivo aumento fino al limi metà per interruzioni del corso della prescrizione intervenute medio tempore, previsto dall’art.161, co. 2 c.p. con riferimento all’ipotesi delrart.99 co.2 c.p. (Sez. 4, n. 4 21/09/2023 Bisiccè Rv. 285267 – 01), porta il termine a 9 anni, raggiunti il 23 aprile 202 assenza di sospensioni decisive in senso opposto.
Il vizio di motivazione mantiene invece rilevanza ai fini della responsabilità civile di COGNOME, per il quale va disposto il rinvio alla competente sede civile, come si dirà nel pro
Il quarto motivo di ricorso, concernente l’applicazione della recidiva a carico di NOME COGNOME, risulta assorbito.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, afferen entrambi alla posizione di NOME COGNOMECOGNOME
La Corte rileva innanzitutto la correttezza della prospettazione difensiva in ordine al manc rinnovo dell’attività istruttoria, pur a fronte dell’esito assolutorio in primo grad condanna in secondo, con un overtuming peggiorativo basato sostanzialmente sulla rivalutazione del contenuto della prova dichiarativa costituita dalla deposizione della pers offesa NOME COGNOME.
In tali condizioni, il giudice d’appello avrebbe dovuto preliminarmente procedere a rinnovazione istruttoria con la audizione dei testimoni necessari alla ricostruzione vicenda, pur nei limiti delle sole deposizioni oggetto di rivalutazione.
Ciò perché la regola espressamente stabilita n& caso di appello avverso sentenza di assoluzione proposto dal Pubblico Ministero (art.603, comma 3 bis c.p.p.) è stata estesa pe via giurisprudenziale anche al caso di appello presentato dalla parte civile (ex multis, Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020 Menna Rv. 279255 – 01, ribadita in seguito sul punto da Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021 Cremonini Rv. 281228 – 01). E’ emerso infatti l’orientamento secondo il quale il giudice d’appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzam dell’attendibilità di un prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, d’ufficio, l’istruzione dibattimentale venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a dell’imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natu esclusivamente civilistica (Sez. 5, n. 32854 del 15/4/2019, COGNOME, Rv. 277000; Sez. 5, n. 380 del 4/4/2019, COGNOME, Rv. 276933; Sez. 6, n. 12215 del 12/2/2019, COGNOME, Rv. 275167). In proposito, l’orientamento in esame ha ritenuto che la disposizione dell’art. 603, comma 3-b cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 20117, n. 103, pur prescrivendo l’obbligo rinnovazione istruttoria nel giudizio d’appello se celebrato su impugnazione del pubbli ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso impugnazione della sola parte civile, sicché rimane valido il principio, già richiama affermato dalle Sezioni Unite secondo cui deve procedersi alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche quando il ribaltamento e la condanna avvengano in seguito ad appello proposto soltanto dalla parte civile e ai fini escllusivamente civili.
Data la natura preliminare di tale profilo, gli ulteriori temi di impugnazione (motiv rafforzata; vizi motivazionali) risultano assorbiti.
Per le esposte ragioni, la sentenza va annullata anche in relazione ai capi civili, con r per nuovo giudizio.
Il rinvio va disposto innanzi al giudice civile competente in grado di appello, in ossequ principio enunciato nella già citata sentenza S.U. Cremonini che, seppure in caso differen (annullamento ai soli effetti civili della sentenza su ricorso della parte civile), ha chiar procedimento dovrà proseguire innanzi al giudice d’appello in sede civile, competente pe valore. Trattandosi oramai di vertenza meramente civilistica, spetta alla parte, second principi generali, l’individuazione del giudice competente, che provvederà altresì liquidazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio al gi civile competente per valore in grado d’appello, cui rimette anche a liquidazione delle spe tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 13 ottobre 2023 Il CofIsiglier estensore GLYPH
La Presidente