Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33168 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 1 Num. 33168 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME CASA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 02/03/1958 avverso il decreto del 06/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Magistrato di sorveglianza di Udine, con provvedimento in data 06/12/2024, dichiarava inammissibile l’istanza, proposta da NOME COGNOME attualmente internato nella Casa Circondariale di Tolmezzo in regime di cui all’art. 41bis Ord. pen., con la quale chiedeva una licenza di nove giorni da fruire a Marano di Napoli o, in alternativa, a Tolmezzo.
2.Avverso detta ordinanza proponeva reclamo l’interessato riservando i motivi a mezzo del difensore, che, nell’addurre le ragioni a sostegno dell’impugnazione, ne chiedeva la riqualificazione in ricorso per cassazione; il Tribunale di sorveglianza di Trieste, dato atto di quanto sopra, disponeva la trasmissione a questa Corte di cassazione dell’impugnazione proposta nell’interesse del Simeoli.
In essa si denuncia in particolare, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 4bis e 53 Ord. pen., e, in subordine, si solleva eccezione di costituzionalità delle citate norme per contrasto con gli artt. 3, 25, 11, 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU.
Il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’atto di impugnazione del provvedimento in data 06/12/2024, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Udine, va qualificato come appello ex art. 680 cod. proc. pen. e va restituito al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l’ulteriore corso.
Secondo quanto già affermato da questa Corte, sono impugnabili mediante appello davanti al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 680 cod. proc. pen., i provvedimenti del
– Relatore –
Ord. n. sez. 2411/2025
CC – 15/07/2025
magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive. (Sez. 1, n. 13535 del 17/02/2010, Conte, Rv. 246832 – 01).
¨ stato, in particolare, precisato come le licenze agli internati rientrino nel novero delle misure di trattamento extramurali, in relazione alle quali vanno riconosciute le garanzie giurisdizionali e, conseguentemente, i provvedimenti che ne dispongono la revoca sono compresi nella categoria dei provvedimenti “concernenti” tali misure e, come tali, sono appellabili dinanzi al tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 4606 del 01/12/2009, dep. 2010, Alfano, Rv. 245979 – 01).
Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, cui va data continuità,i provvedimenti inerenti alle licenze previste dall’art. 53 O.P., attengono infatti ad una modalità esecutiva della misura di sicurezza detentiva applicata agli internati; sul punto Ł stata correttamente richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 53 del 08/02/1993, che ha ritenuto possibile estendere le garanzie giurisdizionali previste per l’esecuzione della pena anche alle misure di sicurezza, vista l’ampia accezione dell’art. 2, n. 96, della legge delega per il codice di procedura penale n. 81 del 1987.
Non vi Ł, quindi, dubbio che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza volta ad ottenere una licenza sia tale da incideresul grado di privazione della libertà personale dell’internato, inasprendone il grado di afflittività: pertanto, la decisione del magistrato di sorveglianza sul punto non Ł sottratta alle garanzie giurisdizionali.
Ne consegue che, nel caso di specie, il provvedimento con il quale il Magistrato di Udine ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza proposta da NOME COGNOME, internato nella Casa Circondariale di Tolmezzo in regime di cui all’art. 41bis Ord. pen., volta ad ottenere una licenza di nove giorni, era appellabile ex art. 680 cod. proc. pen..
PoichØ l’impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso proposto da COGNOME deve essere qualificato come appello e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Trieste, cui spetta l’esame per competenza funzionale.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste.
Così Ł deciso, 15/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME