Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19901 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19901 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ASTI il 12/06/1978
avverso la sentenza del 23/07/2024 del GIUDICE COGNOME di ASTI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che:
– il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Asti ha assolto NOME COGNOME dai reati
diffamazione a lei ascritti;
– il Tribunale di Asti ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, e correttamente tenuto conto del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (secondo cui
«sono in ogni caso inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti c sola pena pecuniaria o con pena alternativa»), da ritenersi applicabile al procedimento innanzi
al Giudice di pace in virtù del generale rinvio contenuto dall’art. 2, comma 1, d. Igs. 28 ago
2000, n. 274, in mancanza di una specifica previsione sul punto nell’art. 36 dello stesso decreto
(che disciplina l’impugnazione del pubblico ministero);
considerato che l’unico motivo di impugnazione – con il quale si censura la decisione di assoluzione dell’imputata, in quanto scaturita da un’erronea valutazione del compendio
probatorio – è inammissibile poiché, lungi non contiene censure di legittimità, prospetta u diverso apprezzamento del compendio probatorio e un’alternativa ricostruzione del fatto senza addurre il travisamento della prova (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 4 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
rilevato che, a fronte della qualificazione dell’impugnazione come ricorso per cassazione, non ha alcun rilievo l’appello incidentale proposto, nell’interesse dell’imputata, al solo fi resistere a quello presentato dalla Parte pubblica (e riqualificato, nei termini predetti), at che: l’appello incidentale «non è strumento autonomo di impugnazione ma ha natura accessoria rispetto a quello principale», ragion per cui non ricorrono i presupposti per fare applicazione dell’art. 580 cod. proc. pen.; e, nel giudizio penale di legittimità, non è previsto il incidentale (cfr. Sez. 3, n. 40540 del 18/06/2014, Sanitate, Rv. 260650 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 12/02/2025.