Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2628 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria inviata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la decisione resa in data 17 giugno 2021, con la quale il Tribunale di Siracusa aveva condannato NOME COGNOME alla pena pecuniaria di euro 1.500,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 16 e 20 d.lgs. n. 139/2006 e 679 cod. pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio per il quale la difesa aveva presentato specifica istanza.
Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che, nel caso di specie, il ricorrente, in sede di appello, si era limitato a chiedere la sospensione condizionale della pena in modo generico, senza illustrare, cioè, le circostanze specifiche che l’avrebbero giustificata.
Il difensore di COGNOME ha presentato, in via telematica, brevi conclusioni scritte, insistendo nella richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In premessa, rileva la Corte che, con la sentenza in data 17 giugno 2021, il Tribunale di Siracusa ha condannato l’imputato alla sola pena pecuniaria dell’ammenda, per cui detta decisione non era appellabile, ma impugnabile solo con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
A tale riguardo, è opportuno rammentare che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, citato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dedotta nella parte in cui dispone l’inappellabilità delle sentenze di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda nelle fattispecie in cui è prevista la pena alternativa, atteso che il diritto all’appello n è stato costituzionalizzato, sicché esso non può ritenersi imposto dall’art. 24 Cost., né la suddetta limitazione confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall’art. 3 Cost., in quanto il legislatore può ragionevolmente escludere l’appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell’ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell’arresto: la diversità di trattamento è giustificata dalla diversa
valutazione giudiziaria della gravità del reato (Sez. 3, n. 8340 del 18/12/2000, dep. 2001, Rv. 218194).
Nel caso di specie, atteso che per la contravvenzione di cui agli artt. 16 e 20 d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, essendo prevista la sanzione alternativa della pena dell’arresto o dell’ammenda, è stata, in concreto, applicata quest’ultima, il limite all’appellabilità di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. deve reputars operante.
Di conseguenza, una volta proposto appello da parte di COGNOME, la Corte di merito investita avrebbe dovuto astenersi dal decidere e limitarsi a qualificare come ricorso l’impugnazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Va, pertanto, ribadito il consolidato principio, in forza del quale deve essere annullata senza rinvio la sentenza del giudice d’appello che – come nel caso in esame – si sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull’originario gravame, da qualificarsi come ricorso (Sez. 5, n. 13905 dell’8/2/2017, B., Rv. 269597; Sez. 7, n. 15321 del 6/6/2016, COGNOME, Rv. 269696; Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, COGNOME e altro, Rv. 248780; Sez. 5, n. 4016 del 19/9/2000, RG. in proc. Contena, Rv. 217738).
In applicazione del ricordato principio, la sentenza resa in data 19 aprile 2022 dalla Corte di appello di Catania deve essere annullata senza rinvio e l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la decisione del Tribunale di Siracusa in data 17 giugno 2021 deve essere qualificata come ricorso per cassazione.
In virtù della operata riqualificazione, l’atto d’impugnazione deve essere valutato, ovviamente, secondo la griglia dei motivi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.
2.1. Nell’atto di appello, siccome riqualificato, il difensore di COGNOME aveva chiesto l’assoluzione dal reato di cui agli artt. 16 e 20 d.lgs. n. 139/06 per insussistenza del fatto, in quanto, alla luce delle modifiche apportate all’art. 16 citato dal successivo d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (che ha indicato in cinque anni la durata del certificato di prevenzione antincendio), l’imputato, al momento del controllo, era munito di un’attestazione di rinnovazione (del certificato) ancora valida, poiché recante la data del 22 dicembre 2015 a fronte di una verifica (quella della RAGIONE_SOCIALE) intervenuta in data 9 dicembre 2016.
L’impugnante aveva dedotto, inoltre, un motivo afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
GLYPH
/27
Il Collegio ritiene che l’impugnazione, riqualificata come ricorso per cassazione, debba essere dichiarata inammissibile.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e aspecifico.
Nella sentenza di primo grado, si è chiaramente evidenziato che l’imputato era munito di autorizzazione per un quantitativo di gas detenuto di gran lunga inferiore a quello rinvenuto nella sua disponibilità (1.915 kg in luogo dei 75 consentiti), sicché, essendo mutate le caratteristiche “quantitative” del gas detenuto, il titolare della ditta esercente l’attività di commercio di gas liquefatto in bombole, in base alla disposizione di cui all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 139/2006, sarebbe stato obbligato a richiedere un nuovo certificato.
Tuttavia, osserva il giudice di merito, il COGNOME non si era per nulla attivato in tal senso, per cui il reato ascrittogli doveva ritenersi pienamente integrato, a nulla rilevando che l’autorizzazione di cui egli era provvisto fosse ancora formalmente valida.
Rispetto alla puntuale motivazione fornita dal giudice di Siracusa, l’impugnante non fa altro che insistere nella sua tesi radicalmente infondata, senza confrontarsi per nulla con il lineare ragionamento sviluppato nella decisione avversata (v. pagg. 3-5).
3.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, non avendo l’impugnante fornito elementi specifici a sostegno della propria richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Quanto agli oneri motivazionali incombenti al giudice di merito, giova, in ogni caso, rammentare che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).
Inoltre, il giudice non ha l’obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 164, comma secondo, cod. pen. (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, Camorani, Rv. 268947: nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che si era limitata a richiamare la circostanza di una precedente concessione del beneficio).
Nel caso in esame, il Tribunale di Siracusa ha fatto esplicito riferimento a un precedente documentato a carico dell’imputato, il che rendeva non -, concedibile l’invocato beneficio per la preclusione normativa di cui si è detto.
Anche per ciò che concerne le attenuanti generiche, sono valorizzati in sentenza plurimi indicatori (quantità del materiale infiammabile detenuto, non occasionalità dell’attività di deposito, precedente penale) implicitamente incompatibili con il loro riconoscimento.
A prescindere dalla genericità delle doglianze, deve, perciò, ritenersi assolto l’onere motivazionale anche nell’ottica di una decisione ex officio del giudice di merito.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato di cui agli artt. 16 e 20 d.lgs. n. 139/06 (Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
In relazione al reato di cui all’art. 679 cod. pen. non vi è contestazione, sicché l’affermazione di responsabilità relativa è ormai coperta dal giudicato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 19 aprile 2022 e, qualificato come ricorso per cassazione l’atto di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 17 giugno 2021, lo dichiara inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH