Appello Inammissibile: La Conversione in Ricorso Non Salva i Motivi di Merito
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un importante principio di procedura penale: la conversione di un appello inammissibile in ricorso per Cassazione non sana i vizi legati alla natura dei motivi proposti. Se le censure sono di merito, e quindi non adatte al giudizio di legittimità, il ricorso verrà comunque dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Bari, che aveva condannato un’imputata per un reato ambientale, infliggendole una pena di 10.000 euro di ammenda. Contro questa decisione, la parte soccombente ha proposto appello.
Tuttavia, la legge processuale penale stabilisce chiaramente che le sentenze che condannano alla sola pena dell’ammenda non sono appellabili. Questo errore iniziale ha innescato un meccanismo procedurale noto come ‘conversione dell’impugnazione’.
Appello Inammissibile e la Conversione in Ricorso
In base al principio di conservazione degli atti giuridici, sancito dall’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, un’impugnazione proposta con un mezzo non corretto (in questo caso, l’appello) non viene annullata, ma si converte automaticamente nel mezzo di impugnazione corretto, se ne possiede i requisiti. Nel caso specifico, l’appello è stato convertito in un ricorso per Cassazione.
Questa conversione, però, non è una sanatoria generalizzata. L’atto convertito deve rispettare tutte le regole, sia formali che sostanziali, previste per il nuovo tipo di impugnazione. Questo significa che i motivi addotti devono essere compatibili con la natura del giudizio di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il punto cruciale della decisione risiede nell’analisi dei motivi presentati dall’imputata. La Corte ha rilevato che le argomentazioni proposte contestavano l’affermazione di responsabilità basandosi esclusivamente su una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e le prove per giungere a una conclusione diversa da quella del Tribunale.
Questo tipo di doglianze, definite ‘censure di merito’, sono categoricamente escluse dal perimetro del giudizio di Cassazione, il quale è un giudizio di ‘legittimità’. Il suo compito non è decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro, ma verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente la legge e seguito una procedura regolare.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha ribadito un principio consolidato: la conversione dell’impugnazione determina unicamente il trasferimento automatico del procedimento al giudice competente, ma non comporta alcuna deroga alle regole processuali proprie di quel giudizio. L’atto convertito, pur essendo stato presentato originariamente come appello, deve avere i requisiti di sostanza e forma di un ricorso per Cassazione.
Poiché i motivi del ricorso erano focalizzati esclusivamente su una rivalutazione del compendio probatorio, essi si sono rivelati non proponibili in sede di legittimità. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: la scelta del mezzo di impugnazione e, soprattutto, la formulazione dei motivi sono passaggi cruciali che richiedono la massima attenzione. Presentare un appello inammissibile contro una sentenza a sola pena pecuniaria attiva la conversione in ricorso, ma se i motivi non sono adeguati al giudizio di legittimità, l’esito sarà inevitabilmente negativo. È essenziale distinguere tra contestazioni sui fatti (merito), proprie dell’appello, e contestazioni sulla corretta applicazione del diritto (legittimità), uniche ammesse davanti alla Corte di Cassazione.
Perché l’appello iniziale è stato convertito in un ricorso per Cassazione?
L’appello è stato convertito perché la legge (art. 593, comma 3, c.p.p.) stabilisce che le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda non sono appellabili. In questi casi, per il principio di conservazione degli atti, l’impugnazione errata si converte automaticamente nel mezzo corretto, ovvero il ricorso per Cassazione.
Quali tipi di argomenti non sono ammessi davanti alla Corte di Cassazione?
Davanti alla Corte di Cassazione non sono ammesse le cosiddette ‘censure di merito’, ovvero tutte quelle argomentazioni che chiedono una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice precedente. Il giudizio di Cassazione si limita a verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Cosa è successo all’imputata dopo che il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna del Tribunale è diventata definitiva. Inoltre, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1586 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1586 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOVINAZZO il 10/08/1955
avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza pronunciata in data 16/5/2024, il Tribunale di Bari dichiarava l’attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 192-256, comma 2, d.lgs 152/206 la condannava alla pena di euro 10.000,00 di ammenda.
Rilevato che l’imputata ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione (trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e, quindi di sentenza inappellabile ex art.593 comma 3 cod.proc.pen., l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art. 568 comma 5 cod.proc.pen.), con il quale articola motivo con il quale si contesta l’affermazione di responsabilità.
Ritenuto che il motivo è inammissibile. L’impugnazione proposta come appello, riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568 comma 5 cod.proc.pen., sulla base del principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ciò comportando che l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (ex multis, Sez.3, n.26905 del 22/04/2004, Rv.228729; Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, Rv. 213835).
Nella, specie, il motivo ha ad oggetto esclusivamente censure di merito mosse all’impugnata sentenza, riguardanti la rivalutazione del compendio probatorio, censure non proponibili in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 06/12/2024