Appello Inammissibile: La Sottile Linea tra Presenza e Assenza dell’Imputato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in tema di procedura penale, stabilendo che un appello inammissibile può derivare dalla scelta dell’imputato di non partecipare al processo, anche se era presente all’udienza di convalida dell’arresto. Questa decisione chiarisce le significative conseguenze processuali legate allo status di ‘assente’ e sottolinea l’importanza della partecipazione attiva dell’imputato al procedimento che lo riguarda.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo, pronunciata dal Tribunale di primo grado, per i reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. All’imputato era stata inflitta una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre a una multa di 1.400,00 euro.
Successivamente, l’imputato ha proposto appello avverso tale sentenza. Tuttavia, la Corte d’Appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. Non rassegnandosi a questa decisione, la difesa ha presentato ricorso per cassazione, portando il caso all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte e l’Appello Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello. La sentenza ha dichiarato l’appello inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Il fulcro della decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale relativo alla figura dell’imputato nel giudizio direttissimo.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’imputato che, pur essendo presente all’udienza di convalida dell’arresto, sceglie deliberatamente di non partecipare al successivo giudizio, deve essere considerato a tutti gli effetti ‘assente’. La presenza fisica a una fase preliminare e strumentale come la convalida non si traduce automaticamente in una ‘presenza’ per l’intero procedimento di merito.
Questa scelta di non presenziare al dibattimento comporta precise conseguenze procedurali. La legge prevede specifici oneri e modalità di impugnazione per l’imputato assente, diversi da quelli previsti per l’imputato presente. Il mancato rispetto di tali formalità rende l’atto di appello viziato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta corretta, in quanto basata sulla constatazione che l’imputato, qualificandosi come ‘assente’ con il suo comportamento, non aveva seguito l’iter corretto per impugnare la sentenza di primo grado.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un importante monito per la difesa e per gli imputati. La partecipazione al processo non è un mero atto formale, ma una scelta consapevole che determina lo status processuale del soggetto e i diritti che ne derivano. La decisione di non presenziare al giudizio, dopo aver partecipato alla convalida dell’arresto, non è priva di conseguenze e attiva un regime processuale differente, quello dell’assenza, con tutte le relative preclusioni. Un appello inammissibile è il risultato diretto della mancata osservanza delle regole che governano tale status, impedendo al giudice di entrare nel merito delle doglianze e cristallizzando la sentenza di condanna.
Quando un appello viene dichiarato inammissibile?
Un appello può essere dichiarato inammissibile quando mancano i presupposti previsti dalla legge per poterlo esaminare. In questo caso, la Cassazione ha ritenuto l’appello inammissibile perché l’imputato, considerato ‘assente’ pur essendo presente alla convalida, non ha seguito le corrette procedure di impugnazione previste per chi è giudicato in assenza.
Se un imputato è presente alla convalida dell’arresto ma non al processo, è considerato presente o assente?
Secondo la sentenza, l’imputato presente all’udienza di convalida dell’arresto che sceglie di non partecipare al successivo giudizio direttissimo deve essere considerato processualmente assente.
Qual è la conseguenza principale della dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
La conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito, rendendo definitiva la decisione precedente (in questo caso, la condanna). Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che nel caso specifico è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27489 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27489 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 della Corte di Appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 23 gennaio 2025 con cui la Corte di Appello di Bologna, dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’imputato, ha confermato la sentenza, emessa in data 16 settembre 2024, con cui il Tribunale di Cuneo l’ha condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione e 1.400,00 euro di multa in relazione ai reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.
Sent. n. sez. 914/2025
CC – 13/05/2025
R.G.N. 6712/2025
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME