Appello Inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’ordinanza n. 19244/2024 della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, delineando con chiarezza quando un appello inammissibile viene rigettato perché manifestamente infondato. Questo principio è fondamentale per comprendere il ruolo della Suprema Corte come giudice di legittimità e non come un terzo grado di giudizio di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha adito la Corte di Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere che la condotta contestata fosse di lieve entità, meritando quindi l’esclusione della punibilità.
La Decisione della Corte sull’Appello Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta del motivo di ricorso, ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale riguardo al diniego della causa di non punibilità. Di conseguenza, il ricorso non presentava vizi di legittimità che potessero essere esaminati in quella sede, ma si limitava a riproporre una valutazione di merito già correttamente effettuata dal giudice precedente.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il fulcro della motivazione risiede nella natura del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica, contraddittoria o carente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo esauriente perché la condotta dell’imputato non potesse essere considerata di ‘particolare tenuità’. La censura mossa con il ricorso, pertanto, non denunciava un errore di diritto, ma un mero dissenso rispetto alla valutazione operata in appello. Un ricorso con tali caratteristiche è destinato a essere dichiarato un appello inammissibile perché non attacca la correttezza giuridica del ragionamento del giudice, ma la sua conclusione fattuale, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su specifici vizi di legge e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio. Quando un motivo di ricorso è manifestamente infondato, non solo non viene accolto, ma comporta sanzioni economiche per il ricorrente, a monito contro l’abuso dello strumento processuale. La decisione sottolinea l’importanza di redigere ricorsi che evidenzino reali violazioni di legge o vizi logici macroscopici nella motivazione, piuttosto che limitarsi a contestare l’apprezzamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure sollevate contro la sentenza impugnata sono così palesemente prive di fondamento da non richiedere un esame approfondito nel merito. Ciò accade, ad esempio, quando si contesta la valutazione dei fatti del giudice senza individuare un reale vizio di legge o di motivazione.
Cosa significa che la motivazione di una sentenza è ‘logica, coerente e puntuale’?
Significa che il ragionamento seguito dal giudice per arrivare alla sua decisione è ben argomentato, privo di contraddizioni interne e risponde in modo preciso a tutte le questioni sollevate dalle parti. Una motivazione con queste caratteristiche è difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver promosso un giudizio ritenuto privo di validi presupposti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di ion punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delri -icorrente al pagamento delle spese processua[ e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna bricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente