Appello Inammissibile: La Cassazione e i Ricorsi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede precisione, specificità e un’argomentazione giuridica impeccabile. Ma cosa succede quando un ricorso si limita a ripetere quanto già detto e respinto nei gradi precedenti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre una risposta chiara: si va incontro a una dichiarazione di appello inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare una specifica circostanza attenuante, prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva motivato in modo errato il suo diniego. Il caso è quindi approdato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per una valutazione sulla legittimità della decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Appello Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se l’attenuante fosse o meno applicabile), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non superavano la soglia minima di ammissibilità richiesta per un giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato a qualificare l’appello inammissibile. La Corte ha evidenziato come il ricorso fosse fondato su argomentazioni che si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’appellante non ha introdotto nuovi profili di illegittimità o critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche doglianze.
La Cassazione sottolinea che la Corte d’Appello aveva già affrontato la questione, spiegando con ‘corretti argomenti logici e giuridici’ perché la circostanza attenuante non potesse essere concessa, in particolare per l’assenza del requisito della ‘tenuità’. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve assolvere alla ‘tipica funzione di una critica argomentata’. Non basta esprimere dissenso; è necessario demolire logicamente e giuridicamente il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone vizi specifici. Poiché il ricorso in esame era privo di questa specificità, risultando solo ‘apparente’, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza di non confondere il giudizio di Cassazione con un terzo grado di merito. Per evitare una declaratoria di appello inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione contenga critiche nuove, specifiche e puntuali rivolte alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione, infatti, si conclude non solo con la dichiarazione di inammissibilità, ma anche con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte: la forma e la sostanza del ricorso sono tutto.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, non specifico e si limita a ripetere argomenti già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica argomentata contro la logica e le basi giuridiche della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di ricorso?
Significa che il ricorso ripropone in modo acritico e letterale le stesse doglianze già esaminate e rigettate dal giudice precedente, senza introdurre nuovi profili di analisi o specifiche censure alla motivazione della decisione contestata.
Quali sono le conseguenze economiche di un appello inammissibile?
Il ricorrente la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25354 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito la quale, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto non potersi applicare al caso di specie la suddetta circostanza attenuante non configurandosi i necessari elementi di “tenuità”; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag.2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
GLYPH
Il Consigliere Estensore
Il Presidente