Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25133 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell’imputato quale autore de contestata ricettazione è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, propo di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri de di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondam della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzi e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conf alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di p grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato l pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricor (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata): tale ricostruzione, in nessun m censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fond apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazion dell’art. 648 comma secondo cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione, è dedotto in carenza di interesse. Deve premesso che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di app avente ad oggetto il riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettaz questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenut motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti ca di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente ne atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizion ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione. La difesa si è, limitata ad invocare l’applicazione di tale aggravante senza indicare i mot fondamento di tale richiesta (vedi pag. 2 dell’appello: “in via subord considerare l’ipotesi attenuata dell’articolo 648 così riconducendo la pe parametri più equi”);
ritenuto, pertanto, che deve ribadirsi il principio, di costante affermazi giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d’interes ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbi correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile a origine per manifesta genericità, in quanto l’eventuale accoglimento de doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio sussistendo il lamentato vizio di violazione di legge o di illogicità motivaz (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 3594
del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024
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