Appello Inammissibile: la Cassazione e i Ricorsi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un appello inammissibile è spesso il risultato di doglianze generiche che non riescono a confrontarsi criticamente con la decisione impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questo principio, rigettando il ricorso di un imputato condannato per il reato di evasione.
I Fatti del Caso: Evasione e Visita Medica Mancata
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, pur avendo ottenuto un’autorizzazione per recarsi a una visita medica, era stato sorpreso dalle forze dell’ordine mentre presenziava all’inaugurazione di un centro estetico. La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la sua responsabilità, basando la decisione su un apparato argomentativo puntuale e logico. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
L’Appello Inammissibile: l’Analisi della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. L’analisi si è concentrata su due aspetti principali delle doglianze presentate dalla difesa.
La Genericità dei Motivi sulla Responsabilità
Il primo motivo di ricorso riguardava la presunta erroneità della valutazione di responsabilità. La Suprema Corte ha rilevato che le argomentazioni della difesa erano del tutto generiche. Invece di contestare punto per punto il ragionamento della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a richiamare i motivi già presentati nel precedente grado di giudizio. Questo approccio non soddisfa il requisito di specificità richiesto per un ricorso in Cassazione, che deve misurarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata. L’assenza di un confronto critico con gli apprezzamenti di merito ha reso la doglianza inefficace e, quindi, inammissibile.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo di ricorso verteva sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha definito la doglianza ‘aspecifica’. La lettura della sentenza d’appello dimostrava che la decisione di negare le attenuanti era supportata da argomentazioni lineari e coerenti. Il ricorso non offriva alcun elemento critico capace di scalfire la logicità di tale valutazione, limitandosi a una contestazione superficiale. Di conseguenza, anche questo motivo è stato giudicato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sul principio consolidato secondo cui il ricorso non può essere una mera riproposizione di argomenti già vagliati. È necessario che l’impugnazione instauri un dialogo critico con la sentenza di secondo grado, evidenziandone le presunte lacune, contraddizioni o violazioni di legge. Nel caso di specie, il ricorrente non è riuscito a superare la soglia della genericità, presentando un appello inammissibile perché incapace di mettere in discussione la solida costruzione logico-giuridica della Corte territoriale. La condotta dell’imputato, che ha preferito un evento mondano a una visita medica autorizzata, costituiva un elemento fattuale chiaro e non adeguatamente contestato nel merito.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. La declaratoria di inammissibilità comporta, oltre alla conferma della condanna, il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rappresentando un esito decisamente negativo per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile quando le sue doglianze sono generiche, si limitano a richiamare i motivi di appello e non si confrontano specificamente con l’apparato argomentativo logico e puntuale della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha ritenuto ‘aspecifica’ la doglianza sulla negata applicazione delle attenuanti generiche?
La doglianza è stata ritenuta aspecifica perché la lettura del provvedimento impugnato dimostrava che le argomentazioni della Corte d’Appello erano connotate da logicità lineare e coerente, con cui il ricorrente non si è confrontato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 17730/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merit adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, là dove ha rappresentato che, a fronte di autorizzazione per recarsi a una visita medica, l’imputato è stato reperito all’inaugurazione di un centro estetico (v. pag. 3);
Ritenuto che l’altra doglianza – relativa alla negata applicazione delle attenuanti generic – è aspecifica poiché la lettura del provvedimento impugNOME dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3 e
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024