Appello Inammissibile: La Cassazione e il Vizio di Genericità del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un appello inammissibile a causa della sua genericità deve essere dichiarato tale, anche se il vizio non è stato rilevato dal giudice del grado precedente. Questa decisione, che conferma una condanna per atti persecutori, offre spunti cruciali sull’importanza di formulare impugnazioni specifiche e dettagliate.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro una Condanna per Stalking
Il caso ha origine da una condanna per il reato di atti persecutori (stalking), aggravato da recidiva reiterata, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. In particolare, sosteneva che i giudici di merito non avessero considerato una valutazione alternativa alla qualificazione del fatto come stalking, basata sulla presunta inattendibilità della persona offesa.
La Genericità del Motivo: il Cuore di un Appello Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso e lo ha immediatamente ritenuto inaccoglibile. La ragione principale risiede in un vizio procedurale che affliggeva non solo il ricorso in Cassazione, ma anche l’atto di appello originario. I giudici hanno infatti stabilito che il motivo di appello presentato alla Corte territoriale era, a sua volta, inammissibile perché “generico e perplesso”. In altre parole, non articolava critiche specifiche e puntuali contro la sentenza di primo grado, ma si limitava a censure vaghe.
La Decisione della Cassazione: la Sanatoria non Esiste per l’Appello Inammissibile
Il punto centrale dell’ordinanza è il principio secondo cui l’inammissibilità di un’impugnazione è un vizio insanabile. La Cassazione ha chiarito che, anche se il giudice di secondo grado ha esaminato il merito dell’appello senza rilevarne la genericità, la Suprema Corte ha il dovere di dichiarare l’inammissibilità originaria. Questo potere può essere esercitato d’ufficio, cioè senza una specifica richiesta delle parti, in ogni stato e grado del procedimento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Le cause di inammissibilità, non essendo soggette a sanatoria, devono essere rilevate non appena emergono. Se il giudice d’appello omette di farlo, la questione si sposta al grado successivo. La Cassazione, quindi, non valuta la correttezza della decisione d’appello nel merito, ma si ferma prima, constatando che quel giudizio non avrebbe nemmeno dovuto avere luogo a causa della formulazione generica dell’impugnazione. La conseguenza diretta è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve come un importante monito per gli operatori del diritto. La stesura di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla sentenza impugnata; è necessario individuare con chiarezza i punti della motivazione che si contestano e le ragioni giuridiche o fattuali a sostegno della critica. Un ricorso vago o “perplesso” non solo rischia di essere inefficace, ma può condurre a una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni ulteriore esame del merito della vicenda, cristallizzando la condanna e comportando ulteriori oneri economici per l’imputato.
 
Cosa significa che un motivo di appello è “generico”?
Significa che il motivo non specifica in modo chiaro e dettagliato le critiche mosse alla sentenza impugnata, ma si limita a lamentele vaghe, astratte o perplesse, rendendo impossibile per il giudice comprendere su quali punti specifici si basi la contestazione.
Se il giudice d’appello non dichiara inammissibile un ricorso, la Corte di Cassazione può farlo?
Sì. Secondo la Corte, le cause di inammissibilità non sono sanabili e devono essere rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Pertanto, se il giudice di secondo grado non rileva l’inammissibilità dell’appello, la Cassazione ha il potere e il dovere di dichiararla.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del processo, rendendo definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6515 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6515  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appell di Torino che ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale d Aosta di condanna per il reato di atti persecutori (con recidiva reiterata);
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motiva e violazione di legge quanto alla mancata formulazione di una valutazione alternativa a quell di stalking, tenuto conto della non attendibilità della persona offesa – è inammissibile s quanto, in sé, generico, sia – e soprattutto – perché il corrispondente motivo di appello era, sua volta, inammissibile in quanto generico e “perplesso”; tale anomalia va rilevata ora p allora perché l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado de essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a saNOMEria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni st e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 d 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, COGNOME, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.