Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40868 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40868 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/4/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. NOME COGNOME propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso l’ordinanza con cui il 27/4/2023 il Tribunale si Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile, per l’assenza di sottoscrizione digitale del difensore, l’appello proposto avverso la sentenza del medesimo tribunale del 20/12/2022 con cui lo stesso era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 e 81 cpv. cod. pen. accertato in Castelvolturno il 2/9/2019.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen, laddove il giudice sammaritano avrebbe comunque dovuto prendere atto della mancanza della condizione di procedibilità, ovvero della querela da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
3. Il proposto ricorso è inammissibile.
Ed invero il provvedimento impugnato ha preso atto che il proposto atto di appello era privo della sottoscrizione digitale del difensore, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 24 D.L. 137/2020 come successivamente prorogato, circostanza che il ricorrente non contesta.
La doglianza oggi proposta attiene invece all’asserita necessità da parte del giudice di appello, o comunque di questa Corte, di prendere atto dell’improcedibilità del reato per assenza di querele, ma la stessa è manifestamente infondata in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che l’eventuale improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di “abolitio criminis”, non idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176, in una fattispecie di giudizio pendente in sede di legittimità; vedasi anche Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME, Rv. 273551 in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela, in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma che affermano un principio che ha portata generale).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Visidente