Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7910 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CETRARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 del TRIBUNALE di PAOLA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Paola dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 4 c. 2 e 3 legge n. 110 del 1975 e lo condannava alla pena di euro 1.000 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato.
2.2. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 131 bis cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
3.1. Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico e incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di contraddittorietà o di illogicità. Nella sentenza impugnata, al contrario, risulta dettagliatamente analizzato il profilo della sussistenza del contestato reato, sul presupposto che le giustificazioni in ordine al pacifico possesso del coltello da parte dell’imputato fossero non solo tardive ma anche inverosimili (pag. 4). Trattasi, quindi, di censure che sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale.
3.2. Anche la seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. La Corte territoriale ha invero evidenziato come difettasse nel caso di specie la particolare tenuità della condotta, tale da qualificare la vicenda in termini di minima e trascurabile offensività, in considerazione delle circostanze spazio-temporali del fatto.
3.3. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine pure il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitate congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione
in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugNOME.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023