Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11382 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Biella il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 28/09/2023 della Corte di appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in person Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28/09/2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui, il precedente 23/01/2023, il Tribunale di Bie aveva affermato la penale responsabilità cfi COGNOME NOME NOME NOME a contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di altera psicofisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti e, per l’effetto, condannata alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore d fiducia della COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui all’art. 125 cod. proc. pen., nonché il vizio d motivazione per carenza in punto di ritenuta configurabilità delle contravvenzioni oggetto di contestazione.
Sostiene segnatamente che nella decisione della Corte territoriale sarebbe stato del tutto obliterato lo scrutinio del primo motivo di appello, con cui era stata prospettata, per l’appunto, l’insussistenza dei reati indicati, aggiungendo che comunque gli stessi risulterebbero estinti per prescrizione.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’ari:. 7 del d.l. n. del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Privo di pregio è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all’art. 125 cod. proc. pen., nonché il vizio cli motivazione per carenza in punto di ritenuta configurabilità delle contravvenzioni contestate, sostenendo che nella decisione della Corte territoriale sarebbe stata omessa la valutazione del primo motivo di appello, col quale era stata contestata la sussistenza dei menzionati illeciti ed aggiungendo, altresì, che essi risulterebbero, comunque, estinti per intervenuta prescrizione.
Osserva al riguardo il Collegio che la consultazione degli atti processuali, del tutto legittima in ragione della natura di “error in procedendo” del vizio dedotto con l’agitata doglianza, consente di affermare che il Tribunale di Biella, in sede di giudizio di primo grado, ebbe ad argomentare in maniera congrua, lineare e tutt’altro che illogica l’affermata responsabilità della COGNOME in NOME all contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti concretamente contestatele, evidenziando, in particolare, che la predetta, in occasione di un controllo eseguito dalle forze dell’NOME, mentre percorreva, alla guida di un veicolo, una pubblica via, con senso di marcia contrario a quello consentito, era stata
sottoposta, all’esito dell’avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore agli esami strumentali all’accertamento della pregressa assunzione di alcool e droga ed era risultata positiva ad entrambe le sostanze.
Con tale impianto argomentativo, per nulla carente e, all’evidenza, privo di manifesta illogicità, la difesa ha sostanzialmente omesso di confrontarsi, posto che, con il primo motivo dell’azionato gravame, incentrato sulla prospettata insussistenza delle contravvenzioni per cui era intervenuta condanna in primo grado, si è limitata assertivamente a sostenere che l’imputata non avesse avuto consapevolezza delle contestazioni mossele nell’immediato e degli avvertimenti rivoltile dagli operanti, in ragione delle condizioni di alterazione psicofisica in cu al momento, versava.
Tanto rende l’indicato motivo di appello intrinsecamente ed estrinsecamente generico e porta, per l’effetto, a ritenere che la decisione di conferma della pronunzia di condanna in primo grado, emessa dalla Corte di appello di Torino, ancorché priva di motivazione nella parte relativa alla ritenuta configurabilità dei reati – contestata, come s’è detto, con un’impugnativa “in parte qua” del tutto infondata – non possa essere censurata con ricorso per cassazione, trovando applicazione il consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui «In tema d’impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ab origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745-01).
Né può ritenersi – come pure sostenuto dal ricorrente – che, con riguardo alle contravvenzioni di cui trattasi, sia maturata “medio tempore” la causa estintiva della prescrizione.
E invero, in ragione dell’epoca di commissione degli illeciti (09/11/2017), trova applicazione, nella vicenda di cui trattasi, la sospensione del corso della prescrizione per la durata di anni 1 e mesi 6, prevista dall’art. 159, comma 2, cod. pen., nella formulazione novellata dall’art. 1, comma 95, della legge n. 103 del 2017, vigente a decorrere dal 03/08/2017 e fino all’01/01/2020, data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che ha nuovamente modificato il disposto della norma indicata.
Orbene, la sospensione de qua comporta, alla luce dei plurimi atti interruttivi “medio tempore” intervenuti, che la menzionata causa estintiva non sia, al momento, ancora maturata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/02/2024