Appello Inammissibile: La Cassazione Chiarisce su Nullità Sanata e Motivi Ripetitivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato due importanti questioni di procedura penale, dichiarando un appello inammissibile e chiarendo i limiti delle nullità processuali e della riproposizione dei motivi di ricorso. La decisione scaturisce dal caso di un individuo condannato per tentato furto aggravato, il cui ricorso è stato respinto per ragioni sia formali che sostanziali. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dai giudici.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente parzialmente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto, per aver cercato di appropriarsi di alcuni attrezzi da giardinaggio custoditi nel giardino di un’abitazione. Il reato non si era consumato solo grazie all’intervento della proprietaria, presente in casa in quel momento.
La Corte d’Appello aveva confermato l’impianto accusatorio, escludendo unicamente una delle circostanze aggravanti contestate. Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando la propria strategia su tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e l’Appello Inammissibile
Il difensore ha lamentato:
1. Nullità della sentenza d’appello: per la mancata comunicazione da parte della cancelleria del dispositivo della sentenza emessa con il cosiddetto “rito cartolare”, una procedura scritta introdotta durante l’emergenza sanitaria.
2. Carenza di prova e vizio di motivazione: sostenendo che la condanna si basasse esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
3. Violazione delle regole di valutazione della prova: contestando alla Corte d’Appello di non aver indicato il valore probatorio attribuito a ciascun elemento acquisito nel processo.
Nonostante le argomentazioni difensive, la Suprema Corte ha dichiarato l’intero appello inammissibile, smontando punto per punto le censure sollevate.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, offrendo importanti spunti di riflessione.
La Questione della Nullità Sanata
Sul primo motivo, relativo alla mancata comunicazione, i giudici hanno chiarito che tale omissione non integra una nullità assoluta e insanabile. Si tratta, invece, di una “nullità a regime intermedio”. Questo tipo di vizio si considera sanato quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo. Nel caso di specie, il fatto che il difensore abbia presentato un’impugnazione tempestiva e puntuale dimostra che era venuto a conoscenza della sentenza e del suo contenuto, potendo così esercitare pienamente il diritto di difesa. Di conseguenza, lo scopo della notifica è stato raggiunto e la nullità non può essere fatta valere.
La Ripetitività dei Motivi e il Doppio Accertamento Conforme
Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, la Corte li ha giudicati inammissibili perché meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ricordato che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Quando, come in questo caso, i giudici di primo e secondo grado giungono a una medesima conclusione sulla ricostruzione dei fatti e sulla responsabilità (“doppio accertamento conforme”), l’imputato che ricorre in Cassazione deve individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza d’appello, non può semplicemente limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali. In primo luogo, non tutte le irregolarità procedurali determinano l’annullamento di una sentenza; le nullità intermedie possono essere sanate se non pregiudicano il diritto di difesa. In secondo luogo, il ricorso per cassazione deve essere mirato a contestare la corretta applicazione della legge, non a ottenere una nuova valutazione delle prove. La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la condanna e ha comportato per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Un’omessa notifica della sentenza rende sempre nullo il processo?
No. Secondo la Corte, l’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza costituisce una “nullità a regime intermedio”. Se l’imputato, tramite il suo difensore, presenta comunque un ricorso tempestivo e pertinente, la nullità si considera sanata perché l’atto ha raggiunto il suo scopo.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso che erano una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso per cassazione deve sollevare vizi di legittimità della sentenza e non può essere un terzo grado di giudizio sui fatti.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40085 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SERINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente confermato, escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n.2), cod.pen. e confermando nel resto, la decisione del Tribunale di Avellino dell’Il dicembre 2019, con la quale RAGIONE_SOCIALE, era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, del delitto previsto dagli artt. 56, 624 e 625, comma 1 n.2) cod.pen., per aver attuato atti idonei diretti in modo non equivoco ad appropriarsi degli attrezzi di giardinaggio custoditi all’interno del giardino di una abitazione. Evento non consumatosi a seguito dell’intervento della proprietaria presente nell’abitazione;
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di tre motivi, con i quali lamenta: 1) la nullità della sentenza per la inosservanza dell’art. 23 d.l. n. 149 del 2020, non avendo la cancelleria comunicato il dispositivo della sentenza emessa con il rito cartolare; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di prova della propria responsabilità penale, basata esclusivamente sui ricordi della persona offesa; 3) violazione del principio contenuto nell’art. 192 cod.proc.pen., mancando nella motivazione l’indicazione del significato attribuito ad ogni elemento probatorio acquisito;
la difesa ha depositato memoria difensiva con la quale reitera ed illustra le ragioni poste a sostegno dei motivi di ricorso nei quali insiste;
il primo motivo è inammissibile in quanto si riferisce a violazione di legge processuale che non determina alcuna nullità assoluta o inutilizzabilità patologica, posto che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale “a regime intermedio” che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019 dep 2020 Rv. 277844 – 01).
i motivi secondo e terzo, che attengono alla affermazione di responsabilità, sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi di censure che già la Corte di appello ha vagliato e disatteso, alle pagine 4 e 5, facendo sostanziale rinvio alla motivazione del Tribunale ed alla dichiarazione resa dalla parte offesa, che la Corte territoriale vaglia in modo analitico senza che l’odierno ricorrente deduca vizi della motivazione tali da incrinare il contenuto del doppio accertamento conforme scaturito dai gradi di merito;
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
La Conigliera est.
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