Appello Inammissibile: Quando i Motivi del Ricorso Sono Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la necessità di specificità nei motivi di ricorso. Quando un appello è inammissibile perché generico o non pertinente, non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso in esame offre un chiaro esempio, riguardante il delicato tema delle attenuanti per i collaboratori di giustizia.
I Fatti del Caso
Un imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Assise d’Appello. Il motivo principale del ricorso era la lamentata mancata concessione delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulla recidiva. In sostanza, il ricorrente sosteneva che il giudice avrebbe dovuto ridurre la sua pena in virtù di circostanze favorevoli, facendole prevalere sulla sua precedente condotta criminale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando l’appello inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: la non pertinenza e la mancanza di specificità del motivo di ricorso.
Le Motivazioni: La Mancanza di Specificità e Pertinenza del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha spiegato in dettaglio perché il ricorso non potesse nemmeno essere esaminato nel merito.
### Motivo Non Conferente
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘non conferente’, ovvero non pertinente. L’imputato si lamentava del mancato bilanciamento tra attenuanti e recidiva, ma la Corte ha osservato che la sentenza d’appello impugnata non aveva mai effettuato tale bilanciamento. Il motivo era semplice: sia le attenuanti generiche che la recidiva erano già state escluse nella sentenza di primo grado. Pertanto, il ricorso si scagliava contro una decisione (il bilanciamento) che, di fatto, non era mai stata presa dal giudice d’appello.
### L’Appello Inammissibile per Genericità
In secondo luogo, anche a voler interpretare il ricorso come una critica più ampia alla mancata concessione delle attenuanti generiche, esso è risultato del tutto privo del requisito della specificità. Un ricorso, per essere valido, deve confrontarsi direttamente con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza che si intende contestare. In questo caso, il ricorrente ha ignorato completamente il ragionamento del giudice d’appello.
La sentenza impugnata aveva infatti spiegato che le attenuanti generiche non potevano essere concesse perché l’imputato, in quanto collaboratore di giustizia, aveva già beneficiato di una specifica e diversa attenuante prevista dalla legge (art. 416-bis.1 c.p.). La giurisprudenza consolidata, citata dalla Corte, afferma che la collaborazione con la giustizia, già premiata con un’attenuante apposita, non può essere usata una seconda volta per giustificare anche la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso non ha speso una parola su questo punto cruciale, rendendolo vago e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un principio cardine per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente lamentare un presunto errore, ma è necessario demolire, punto per punto, il ragionamento giuridico della sentenza impugnata. Un ricorso generico, che non si confronta con le motivazioni del giudice, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Inoltre, il caso chiarisce che i benefici premiali, come le attenuanti, non possono essere duplicati. Se la legge prevede un’attenuante specifica per una determinata condotta (in questo caso, la collaborazione), quella stessa condotta non può, di per sé, fondare la concessione di ulteriori e diverse attenuanti generiche. La dichiarazione di inammissibilità comporta, come visto, non solo la conferma della condanna ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era ‘non conferente’, perché contestava un bilanciamento tra attenuanti e recidiva che la corte d’appello non aveva mai effettuato, ed era privo del requisito di ‘specificità’, poiché non si confrontava con la reale motivazione della sentenza impugnata.
Un collaboratore di giustizia può ottenere sia l’attenuante specifica per la collaborazione sia le attenuanti generiche per lo stesso motivo?
No. Secondo la sentenza, se la collaborazione con la giustizia è già stata riconosciuta e premiata con l’apposita attenuante specifica (in questo caso, quella prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen.), questo stesso fatto non può essere utilizzato come unico fondamento per concedere anche le attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un appello inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2513 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2513 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 12/05/1956
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
l’unico motivo dedotto nel ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuan generiche con giudizio di prevalenza ed alla mancata esclusione della recidiva, non è conferente con il contenuto della sentenza impugnata che, in realtà, non ha effettuato alcun giudizio bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva, perché sia le attenuanti che la reci sono state escluse già nella sentenza di primo grado;
anche a voler ritenere il ricorso finalizzato a criticare la mancata concessione d attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., va osservato che esso è comunque del tutto privo requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 08/01/2019, GLYPH Delle GLYPH Cave, GLYPH Rv. GLYPH 276916, GLYPH nonché, GLYPH in GLYPH motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perchè non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha spiegato, in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 43890 del 21/06/ Aruta, Rv. 271099), che le attenuanti non possono essere concesse al collaboratore soltanto per il fatto che egli collabora con la giustizia, circostanza che integra la diversa attenuante all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen, che è stata riconosciuta all’imputato, argomento su cu ricorso non prende posizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.