Appello Inammissibile: Quando la Ripetizione dei Motivi non Paga
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni nuove, non la semplice riproposizione di quanto già detto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un appello inammissibile perché i motivi erano una copia di quelli già respinti nel precedente grado di giudizio. Questa decisione offre spunti importanti sulla non punibilità per tenuità del fatto e sulla corretta valutazione della recidiva.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per aver appiccato un incendio e danneggiato alcuni beni (un water, uno sgabello e un tavolo) rendendoli inservibili, ha presentato ricorso in Cassazione. Le sue difese si basavano su due punti principali: la richiesta di applicare la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, e la contestazione della sussistenza della recidiva.
La Decisione della Corte e l’Appello Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, rigettandoli e dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei requisiti formali e sostanziali che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
Il Primo Motivo: la Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)
L’imputato sosteneva che il suo gesto fosse di lieve entità e, pertanto, non punibile. La Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile perché non era ‘specifico’. In altre parole, l’appellante si era limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica puntuale e argomentata contro le motivazioni di quella sentenza. La Corte di merito, infatti, aveva già spiegato chiaramente perché il fatto non potesse essere considerato di lieve entità: l’aver appiccato un incendio e aver reso inservibili diversi oggetti non è una condotta trascurabile.
Il Secondo Motivo: la Valutazione della Recidiva
Anche la contestazione sulla recidiva è stata giudicata infondata. La Suprema Corte ha confermato che i giudici dei precedenti gradi avevano applicato correttamente i principi giuridici. La valutazione sulla recidiva non può basarsi solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso, ma deve considerare il rapporto concreto tra il nuovo reato e le condanne passate. Il giudice deve verificare se la condotta criminale pregressa indichi una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
Le Motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nel concetto di specificità dei motivi di ricorso. Un appello inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di argomenti ‘apparenti’, che non svolgono la funzione tipica di una critica argomentata contro la sentenza impugnata. Non basta dissentire; è necessario spiegare perché la decisione del giudice precedente è sbagliata, confrontandosi punto per punto con il suo ragionamento. In questo caso, l’imputato non l’ha fatto, limitandosi a una sterile reiterazione.
La Corte ha inoltre sottolineato che la valutazione della tenuità del fatto e della recidiva sono compiti del giudice di merito, e il suo giudizio, se logicamente motivato come in questo caso, non può essere messo in discussione in sede di legittimità sulla base di motivi generici.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le proprie tesi. È un giudizio di legittimità, che controlla la corretta applicazione della legge. Per questo, i motivi di ricorso devono essere mirati, specifici e critici. Un ricorso fondato sulla mera ripetizione di argomenti già disattesi è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono considerati ‘non specifici’ o ‘apparenti’, ovvero se si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, la non punibilità non si applica quando il fatto, pur non avendo causato danni ingenti, rivela una gravità intrinseca. Nel caso specifico, l’aver appiccato un incendio e reso inservibili diversi oggetti è stato ritenuto un comportamento non qualificabile come di ‘lieve entità’.
Come deve essere valutata la recidiva da un giudice?
La valutazione non può basarsi solo sulla gravità o sulla distanza temporale dei reati precedenti. Il giudice deve esaminare in concreto il legame tra il nuovo reato e le condanne passate per accertare se esista una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha agito come fattore criminogeno per il nuovo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42661 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42661 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata (che ha evidenziato come il fatto non potesse ritenersi di lieve entità, visto che l’imputato aveva appiccato un incendio e aveva danneggiato un water, uno sgabello e un tavolo, rendendoli inservibili), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non si confrontano con le argomentazioni sviluppate dai giudici;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, dovendosi rilevare che i giudici di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024