Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32060 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32060 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Reggio Calabria avverso l’ordinanza del 26/02/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 17 gennaio 2023, all’esito di un giudizio svoltosi in assenza dell’imputato per il delitto di cui all’art. 334 cod. pen.
La ragione dell’inammissibilità è stata fondata dalla Corte distrettuale sul mancato deposito, unitamente all’atto di appello: a) dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dall’imputato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado; b) l’allegazione della dichiarazione o dell’elezione di domicilio.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e cod. proc. pen. e art. 24 Cost. in quanto la Corte di appello ha adottato l’ordinanza impugnata senza previa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato al quale, in tal modo, è stato precluso di interloquire circa la disparità di trattamento tra soggetti dichiarati irreperibil gli altri. Infatti, NOME COGNOME non è stato più ritracciato dal suo difensor nonostante gli sforzi, al fine di ottenere il rilascio degli atti richiesti dall’art comma 1-quater, cod. proc. pen.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Come riconosciuto dallo stesso difensore, all’atto di impugnazione non sono stati allegati né specifico mandato ad impugnare, successivo alla sentenza di primo grado emessa all’esito del giudizio celebrato in assenza; nè la dichiarazione o l’elezione di domicilio, come disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Ne consegue che, in assenza di un valide atto di appello privo dei requisiti richiesti, la Corte distrettuale, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. pro pen., ha legittimamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione disponendo l’esecuzione del provvedimento impugnato, atto incompatibile, logicamente e giuridicamente, con la pretesa notifica, da parte del difensore, di un decreto di citazione a giudizio in appello.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
/i
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2024
La Consigliera estensora
Il Presidente