Appello Inammissibile: la Cassazione Sancisce la Linea sulla Reiterazione dei Motivi
Con l’ordinanza n. 22105 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso è destinato a essere dichiarato appello inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel grado di giudizio precedente. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e i rischi di un approccio superficiale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. In sede di merito, i giudici avevano respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. La Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione evidenziando la “particolare gravità dei fatti”. Tale gravità era stata desunta da un elemento specifico: la pluralità di oggetti atti allo scasso rinvenuti durante un controllo a carico dell’imputato. Ritenendosi leso, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione proprio in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.
L’Appello Inammissibile e la Reiterazione dei Motivi
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, lo ha immediatamente qualificato come appello inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che le doglianze presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte di Appello. L’imputato, infatti, non ha introdotto nuovi profili di illegittimità né ha contestato in modo specifico e critico la logica argomentativa della sentenza impugnata. Si è limitato a riproporre la stessa richiesta, ignorando la motivazione fornita dai giudici di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riedizione del precedente grado di giudizio. Deve, al contrario, attaccare le specifiche ragioni giuridiche e logiche su cui si fonda la decisione che si intende impugnare. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva chiaramente indicato perché riteneva il fatto non di “particolare tenuità”: la presenza di numerosi strumenti da scasso indicava una gravità intrinseca del comportamento, incompatibile con il beneficio richiesto. Il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con questa motivazione, ad esempio argomentando perché, nonostante la pluralità degli oggetti, il fatto dovesse comunque considerarsi tenue. Non facendolo, e limitandosi a ripetere la propria tesi, ha reso il suo ricorso privo della specificità richiesta dalla legge, trasformandolo in un appello inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante: per evitare una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro), è indispensabile che il ricorso in Cassazione si articoli come una critica puntuale e ragionata della sentenza impugnata. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi non costituisce un valido motivo di ricorso. È necessario un confronto dialettico con le motivazioni del giudice precedente, evidenziandone eventuali vizi di legittimità. In assenza di tale confronto, l’impugnazione si rivela un esercizio sterile, destinato a un inevitabile fallimento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato ‘appello inammissibile’ per reiterazione?
Un ricorso è considerato inammissibile quando si limita a ripetere le stesse doglianze già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio (nel caso specifico, in appello), senza contestare specificamente la logica e le motivazioni della decisione impugnata.
Perché in questo caso non è stata applicata la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte d’Appello ha escluso l’applicazione della particolare tenuità del fatto a causa della ‘particolare gravità dei fatti’. Tale gravità è stata dedotta dalla pluralità di oggetti atti allo scasso trovati in possesso dell’imputato, un elemento ritenuto incompatibile con la tenuità richiesta dalla norma.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il di di motivazione in ordine alla omessa applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. è indeducibile perch fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte i appello e puntualmente disattese dalla corte di merito a pag.4 della motivazione per quanto attiene alla particolare gravità dei fatti correttamente desunta dalla pluralità di oggetti scasso rinvenuti in occasione del controllo dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024
1 Consigliere e