Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13908 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13908 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 05/12/1955
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato a “viso alle parti;
udita l relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti
giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare,
pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione del reato come ricettazione e non già come incauto acquisto);
che tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura
delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente
valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio ritenuto
motivazionale in relazione all’art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025