Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13600 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale COGNOME,
che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 17 dicembre 2022, il Giudice di pace di Napoli, aveva condannato NOME alla pena di euro 600,00 di multa, in ordine al reato di percosse, commesso in danno di NOME.
Avverso la sentenza del Giudice di pace, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello, contestando la pena applicata, che eccederebbe il limite massimo stabilito dalla legge, e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sarebbe poco coerente con la scarsa offensività del fatto e con l’incensuratezza dell’imputato.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 luglio 2023 – avendo rilevato che l’imputato aveva proposto appello avverso una sentenza del Giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria, senza impugnare il capo relativo alle statuizioni civili -, ha dichiarato la propria incompetenza, disponendo, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO Mocc:ia, per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di confermare la sentenza impugnata.
Va premesso che il Tribunale di Napoli ha correttamente disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, atteso che, «in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Bruccoleri, Rv. 280168).
Tanto premesso, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la pena applicata dal Giudice di pace (euro 600,00 di multa), rientra pienamente nei limiti edittali previsti, dagli artt. 581 e 52, comma 2, d. Igs. n. 274 del 2000 per la fattispecie in esame.
Così come manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è
sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Non può essere accolta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese di giudizio, atteso che i motivi di ricorso attenevano esclusivamente al trattamento sanzionatorio. Al riguardo, deve essere ribadito che, «in tema di impugnazioni, qualora dall’eventuale accoglimento del ricorso proposto dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame» (Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, Ascione, Rv. 280519).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile.
Così deciso, il 9 novembre 2023.