Appello Inammissibile: Quando la Ripetitività Costa la Condanna
Nel complesso mondo della procedura penale, la forma è sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza un confronto critico con la decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato un appello inammissibile. Questa pronuncia offre spunti cruciali sull’importanza della specificità dei motivi di impugnazione e sulle conseguenze di una difesa non adeguatamente argomentata.
I Fatti del Caso
Due persone venivano condannate in Corte d’Appello per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. La vicenda ruotava attorno a una somma di 1.200 euro, inviata dalla persona offesa a un terzo soggetto e immediatamente trasferita su carte intestate alle due imputate. Queste ultime provvedevano subito a prelevare le somme accreditate. Secondo i giudici di merito, la stretta sequenza temporale delle operazioni dimostrava in modo inequivocabile la loro piena consapevolezza e partecipazione all’operazione truffaldina. Contro questa decisione, le condannate proponevano ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte: un appello inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando di fatto la condanna. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, uno per ciascun motivo di ricorso presentato.
Il Primo Motivo: la Critica Generica e Ripetitiva
Il primo motivo di ricorso contestava la correttezza della motivazione della sentenza di condanna. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che le censure sollevate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. I ricorrenti, infatti, non si sono confrontati con le ragioni specifiche poste a fondamento della decisione di secondo grado (il decisum), ma si sono limitati a riproporre le loro tesi. Un simile approccio rende il motivo di ricorso non specifico, ma solo apparente, e quindi inidoneo ad attivare una revisione critica della sentenza. Questo vizio procedurale ha portato a considerare il motivo e, di conseguenza, l’appello inammissibile.
Il Secondo Motivo: la Revoca della Sospensione Condizionale della Pena
Per una delle ricorrenti, veniva contestata anche la revoca della sospensione condizionale della pena, un beneficio precedentemente concesso. Anche in questo caso, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente applicato l’articolo 168, comma primo, n. 1, del codice penale. La revoca era giustificata dal fatto che l’imputata aveva commesso un nuovo delitto della stessa indole, per il quale era stata inflitta una pena detentiva, entro i termini di legge. La prognosi negativa espressa dalla Corte d’Appello è stata ritenuta logicamente argomentata, e la ricorrente non ha fornito elementi validi per contestarla.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si concentra sul rigore formale richiesto per le impugnazioni. Un ricorso non può essere un semplice lamento contro una decisione sfavorevole; deve essere una critica argomentata, puntuale e specifica delle ragioni giuridiche e fattuali esposte dal giudice precedente. Omettere questo confronto significa svuotare il ricorso della sua funzione essenziale, trasformandolo in un atto meramente dilatorio o apparente. La Corte ribadisce che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi di ricorso non permettono questo controllo, la sanzione processuale è l’inammissibilità.
Conclusioni
La decisione in esame rappresenta un importante monito per la pratica legale. Un appello inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per evitare tale esito, è indispensabile che ogni impugnazione sia costruita su censure specifiche, che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone vizi di legge o di motivazione in modo chiaro e pertinente. La mera riproposizione di argomenti già disattesi, senza un’analisi mirata, si rivela una strategia processuale inefficace e controproducente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche ragioni della decisione impugnata.
Quale elemento è stato considerato decisivo per provare la truffa?
L’elemento decisivo è stata la stretta vicinanza temporale tra l’invio del denaro da parte della vittima, il suo immediato trasferimento sulle carte delle imputate e il conseguente prelievo da parte loro, dimostrando la loro piena consapevolezza dell’operazione fraudolenta.
Per quale motivo è stata revocata la sospensione condizionale della pena a una delle imputate?
La sospensione condizionale è stata revocata perché l’imputata, nei termini di legge, ha commesso un altro delitto della stessa indole per il quale le è stata inflitta una pena detentiva, in corretta applicazione dell’art. 168, comma primo, n. 1 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4555 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4555 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Castiglione delle Stiviere il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d’appello di Brescia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non Ł deducibile perchØ fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata, ove si sottolinea come la stretta vicinanza temporale tra l’invio, da parte della persona offesa dell’importo di 1.200,00 euro al Mutu e il trasferimento di tale somma sulle carte intestate alle imputate, le quali hanno, peraltro, immediatamente provveduto a prelevare i rispettivi accrediti, dimostri univocamente che le stesse erano a conoscenza dell’operazione truffaldina), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto, omettendo di confrontarsi con le ragioni poste dai giudici di appello a fondamento del decisum , non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di COGNOME NOME, oltre che reiterativo di profili di censura già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte d’appello a pag. 9 della sentenza, Ł altresì manifestamente infondato, avendo il giudice di merito posto a base della revoca del beneficio la circostanza che l’imputata ha, nei termini di legge, commesso un delitto della stessa indole per il quale Ł stata inflitta la pena detentiva, facendo così corretta applicazione della disciplina di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. ed esprimendo una prognosi logicamente argomentata con la quale la ricorrente non si confronta;
rilevato , pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 1342/2026
CC – 27/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME