Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1953 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1953 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Sinopoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/07/2021 del Tribunale di Palmi Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi condannava NOME COGNOME alla pena di euro 350,00 di multa per il reato di cui all’art. 697 cod. pen.
Avverso la sentenza, l’interessato ha proposto, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, appello deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, l’interessato deduce la insussistenza del fatto evidenziando la non titolarità del terreno in cui, in data 19 febbraio 2019, all’interno di un tubo di plastica della lunghezza di 150 centimetri, sono stati rinvenuti e sequestrati quindici munizioni a pallini, calibro TARGA_VEICOLO, nonché la piena accessibilità da parte di chiunque nel suddetto terreno, privo di recinzione.
2.1.1. Lamenta, inoltre, l’interessato, la assenza di perizia che accerti la offensività delle munizioni sequestrate.
2.2. Con il secondo motivo, l’interessato deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’omessa motivazione della decisione,
sostenendo la non gravità del reato e non sussistendo alcun elemento al riconoscimento delle stesse.
2.3. Con il terzo motivo, l’interessato deduce la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena attesa l’entità della pena inflitta che non supera il limite previsto dal legislatore.
La Corte di Appello di Reggio Calabria qualificava l’appello quale ricorso per cassazione cui trasmetteva gli atti ai sensi dell’art. 568, quinto comma cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha rilevato l’inappellabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, in data 19/07/2021 ex art. 595, terzo comma, cod. proc. pen. trattandosi di sentenza di condanna per reato punibile con la pena dell’ammenda.
2.1. Qualificato l’atto di appello come ricorso per cassazione, la Corte di appello trasmetteva alla Corte di cassazione gli atti ex art. 568, quinto comma cod. proc. pen.
La lettura dei motivi contenuti nell’atto di appello attengono al merito ed in tal senso non integrano la denuncia di un vizio di manifesta illogicità della motivazione.
3.1. I profili di fatto dedotti e richiamati anche dalla Corte di appell (insussistenza del fatto, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena), invero, non possono essere valutati dalla Corte di legittimità il cui esame sul punto deve arrestarsi alla verifica del buon governo da parte dei Giudici di merito della norma incriminatrice.
3.2. Nel caso di specie, inoltre, le doglianze dell’appellante risultano prive di allegazione.
3.2.1. La Corte di cassazione ha chiarito che, per la teoria dell’autosufficienza, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’atto o la allegazione dello stesso al ricorso. Ciò per il superiore principio che deve ritenersi precluso, in sede di giudizio di legittimità, l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga
dall’evidenza della stessa articolazione del ricorso (Sez. F, Sentenza n. 37368 del 13/09/2007 Cc. (dep. 11/10/2007) Rv. 237302).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Cor cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
Nel caso di specie, infine, trova applicazione l’art. 619, secondo comma cod. proc. pen. (“rettificazione di errori non determinanti annullamento”), secondo cui “quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento”.
Il reato di cui all’art. 697 cod. pen. è punito, invero, con la pena dell’ammenda, mentre nella sentenza di primo grado è scritto, dunque, erroneamente, “multa” in luogo di “ammenda”.
Ex art. 619 cod. proc. pen, si procede, dunque, alla rettifica del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui determina la pena in euro 350 di multa, dovendosi intendere la pena come euro 350 di ammenda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rettifica il dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui determina la pena in euro 350 di multa, dovendosi intendere la pena come euro 350 di ammenda.
Così è deciso, 19 n vembre 2025.