Appello Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza del Mandato Specifico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: in caso di imputato assente, l’appello proposto dal difensore senza un appello inammissibile è destinato a essere dichiarato. Questa decisione evidenzia come il rispetto rigoroso delle formalità processuali non sia un mero cavillo, ma una garanzia fondamentale per la validità degli atti giudiziari.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna per il reato di diffamazione, emessa dal Giudice di Pace nei confronti di un’imputata. Quest’ultima, pur essendo stata regolarmente notificata, non era mai comparsa durante il giudizio di primo grado, che si era quindi svolto in sua assenza. Anche una richiesta di rinvio presentata dal suo difensore era stata respinta, in quanto non supportata da adeguata documentazione che provasse un legittimo impedimento.
Successivamente, il difensore proponeva appello avverso la sentenza di condanna. Tuttavia, il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, dichiarava l’impugnazione inammissibile. Contro questa decisione, l’imputata ricorreva per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge e delle norme processuali.
La Decisione della Cassazione sull’Appello Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo manifestamente infondato e confermando la decisione del Tribunale. I giudici supremi hanno chiarito che la valutazione del giudice d’appello era stata pienamente corretta. L’ostacolo insormontabile era la mancanza di un requisito essenziale previsto dall’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale: il mandato specifico a impugnare.
La Corte ha stabilito che, essendo l’imputata stata legittimamente dichiarata assente nel processo di primo grado, il suo difensore non poteva presentare appello senza essere munito di una procura speciale rilasciata dopo la pronuncia della sentenza. La mancanza di questo mandato specifico rende l’appello inammissibile in modo automatico, senza possibilità di sanatoria.
Le Motivazioni: Il Ruolo del Mandato Specifico
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Questa norma è stata introdotta per garantire che la volontà di impugnare provenga effettivamente dall’imputato, specialmente quando questi ha scelto di non partecipare al processo. L’assenza, infatti, è una scelta consapevole dell’imputato informato. La legge, quindi, richiede una manifestazione di volontà successiva e specifica per procedere con un ulteriore grado di giudizio.
La Cassazione ha sottolineato che il processo di primo grado si era svolto regolarmente. L’imputata era stata raggiunta da rituale notifica e la richiesta di rinvio del difensore era stata legittimamente respinta per mancanza di prove dell’impedimento. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente verificato la presenza di un ostacolo all’ammissibilità dell’appello, ovvero la mancanza del mandato specifico. La pronuncia di inammissibilità era, pertanto, un atto dovuto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per avvocati e assistiti. La diligenza nel rispetto delle norme procedurali è cruciale per la tutela dei propri diritti. Per l’imputato che sceglie di non presenziare al processo, è fondamentale essere consapevole che, per contestare un’eventuale condanna, sarà necessario conferire al proprio difensore un mandato specifico per l’appello. Per i difensori, diventa imperativo acquisire tale mandato prima di depositare l’atto di impugnazione, pena la declaratoria di un appello inammissibile che preclude ogni discussione sul merito della sentenza e comporta la condanna del cliente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché l’appello è stato dichiarato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché il difensore dell’imputata, che era stata assente nel giudizio di primo grado, non era in possesso del mandato specifico ad impugnare, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
La richiesta di rinvio del difensore era valida?
No, la richiesta di rinvio è stata legittimamente respinta dal giudice di primo grado perché non era supportata da alcuna documentazione che attestasse l’effettivo impedimento dell’imputata a comparire in udienza.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza e inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31088 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GRAVEDONA ED UNITI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di COMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale ordinario di Como ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Como di condanna per il reato di cui all’art. 595 commi 1 e 2 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui la ricorrente denunzia errata applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per aver erroneamente ritenuto l’imputata assente al giudizio di primo grado – è manifestamente infondato.
Rilevato che il processo di primo grado è stato regolarmente celebrato in assenza, in quanto l’imputata, benché raggiunta da rituale notifica, non è mai stata presente e contrariamente a quanto assume la ricorrente – l’istanza di rinvio presentata dal suo difensore è stata legittimamente respinta in quanto sfornita di documentazione che attestasse l’impedimento dedotto.
Rilevato, pertanto, che correttamente la Corte di appello ha verificato la mancanza del mandato specifico ad impugnare e, quindi, l’ostacolo all’ammissibilità dell’appello di cui all’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen..
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’8 luglio 2024.