Appello inammissibile: Quando la Forma Diventa Sostanza
Nel labirinto delle procedure legali, il rispetto dei termini e delle forme non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per la tutela dei diritti. Un appello inammissibile può precludere l’accesso a un nuovo grado di giudizio, vanificando anche le ragioni più fondate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale la diligenza nella presentazione delle impugnazioni, evidenziando due errori fatali: la tardività e la genericità dei motivi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna per il reato di furto aggravato, emessa dal Tribunale di primo grado. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di contestare la decisione presentando appello presso la competente Corte territoriale. Tuttavia, la Corte d’Appello non è mai entrata nel merito della questione, dichiarando l’impugnazione inammissibile. Le ragioni di tale decisione erano duplici: in primo luogo, l’atto era stato depositato oltre il termine perentorio previsto dalla legge; in secondo luogo, i motivi addotti a sostegno dell’appello erano stati giudicati generici e non conformi ai requisiti specifici dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Non arrendendosi, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Appello Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Con una motivazione sintetica ma inequivocabile, i giudici supremi hanno definito il ricorso come “generico e manifestamente infondato”. Di conseguenza, l’appello inammissibile è stato confermato, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione chiude definitivamente la vicenda processuale, senza che le ragioni di merito dell’imputato siano mai state discusse nel secondo grado di giudizio.
Le Motivazioni: Tardività e Genericità dei Motivi
L’ordinanza della Cassazione si fonda su due pilastri procedurali ineludibili che hanno reso l’appello inammissibile.
Il primo è la tardività. La Corte ha accertato che il termine ultimo per la presentazione dell’appello scadeva venerdì 19 novembre 2021, mentre l’atto è stato depositato solo martedì 23 novembre 2021, quindi con un ritardo di quattro giorni. Nel diritto processuale, i termini per impugnare sono perentori: la loro violazione comporta la decadenza dal diritto di esercitare l’azione, rendendo l’atto irricevibile.
Il secondo motivo, altrettanto grave, è la genericità. La legge, e in particolare l’art. 581 c.p.p., richiede che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la sentenza impugnata, ma è necessario articolare critiche puntuali e argomentate, capaci di confrontarsi con la motivazione del provvedimento contestato. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’appello era privo di tali specifiche ragioni, limitandosi a una contestazione vaga che non soddisfaceva i requisiti di legge.
Le Conclusioni: L’Importanza del Rigore Formale
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, la forma è garanzia di sostanza. Il mancato rispetto dei termini e la formulazione di atti generici non sono semplici sviste, ma violazioni che impediscono al sistema giudiziario di funzionare correttamente. Per gli avvocati, emerge l’imperativo di una scrupolosa attenzione al calendario processuale e alla redazione tecnica degli atti. Per i cittadini, la consapevolezza che l’accesso alla giustizia passa anche attraverso il rispetto di regole precise, la cui inosservanza può avere conseguenze definitive e precludere la difesa dei propri diritti.
Per quali motivi un appello può essere dichiarato inammissibile?
In base alla decisione esaminata, un appello può essere dichiarato inammissibile per due ragioni principali: se viene presentato oltre il termine perentorio stabilito dalla legge (tardività) e se è privo di specifiche ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste, risultando così generico.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente non essere d’accordo con una sentenza per poter fare appello?
No, non è sufficiente. La legge richiede che l’atto di appello non si limiti a esprimere un dissenso generico, ma articoli critiche specifiche e motivate contro la sentenza impugnata, indicando chiaramente le ragioni di fatto e di diritto per cui si chiede una riforma della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 978 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 978 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PADULA il 12/02/1956
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza in data 8 marzo 2023, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di Lagonegro per il delitto di cui a artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Padula il 3 settembre 2015);
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, censurando la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto esse inammissibile l’appello in quanto, da un lato, presentato fuori termine, ossia il 23/11/20 dall’altro in quanto privo dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen.;
che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che:
il termine per la proposizione dell’impugnazione scadeva venerdì 19 novembre 2021, mentre l’appello è stato presentato martedì 23 novembre 2021;
non era addotta nessuna specifica ragione in fatto e in diritto a sostegno dell presentata impugnazione, come prescritto dall’art. 581 cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidentg