Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10028 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10028 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 09/03/1998
avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Nessuno è comparso in difesa dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 24.4.2024, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 31.5.2023 dal Tribunale di Roma, con cui era stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto (art. 187 cod. strada) in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio motivazionale per errata individuazione della natura processuale della sentenza emessa dal Tribunale, trattandosi di sentenza emessa all’esito del dibattimento (e non in fase predibattimentale), quando le parti si erano già costituite in giudizio e avevano acconsentito all’acquisizione degli atti di indagine, chiedendo concordemente il proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
La difesa ha depositato memoria con allegata documentazione processuale.
Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, dal verbale di udienza e dallo stesso contenuto della sentenza – nel cui dispositivo è espressamente menzionato l’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. – si evince che la decisione è sorta su base negoziale, mediante accordo trilaterale fra giudice, pubblico ministero e difesa. Difatti le parti hanno concordemente concluso per il “non doversi procedere ex art. 131 bis cp”, e non risulta svolta alcuna istruttoria dibattimentale.
Si tratta della tipica situazione processuale che caratterizza la sentenza predibattimentale per come individuata dalle recenti Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 3512/2022, in cui è significativo il passaggio motivazionale in cui si desume che proprio dalla configurazione del proscioglimento predibattimentale come decisione a base sostanzialmente “negoziale” (ancorché vincolata nei contenuti) discende la previsione della sua inappellabilità, quale logico corollario della implicita rinuncia delle parti al valutazione del merito dell’accusa (cfr. Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, Pmt c/Lafleur, in motivazione).
Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso in disamina, in cui entrambe le parti (accusa e difesa) hanno concordemente chiesto il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. senza richiedere né assumere alcuna prova, come si evince dal verbale di udienza, in cui non si dà neanche atto dell’acquisizione al fascicolo dibattimentale degli atti di indagine, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente.
Va solo aggiunto, per completezza, che la Corte territoriale ha indicato ulteriori ragioni di inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto dal ricorrente, non limitate alla sola qualificazione della sentenza di primo grado come predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen. ma attinenti anche al combinato disposto degli artt. 469 e 593, comma 2, cod. proc. pen. nonché alla carenza di specificità dei motivi addotti in sede di gravame di merito.
Il ricorso non si confronta con tali ulteriori rationes decidendi, peccando in tal senso anche di aspecificità; il che lo rende a maggior ragione inammissibile.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così.deciso 1’11 febbraio 2025