Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25638 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
Motivazione semplificata
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUSSOMELI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 300 di multa, pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 7 giugno 2022 nei confronti di COGNOME NOME, in ordine al delitto di ricettazione, riconosciuta l’ipotesi di cui all’ 648, comma 4, cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 131 bis cod. pen. e mancanza di motivazione, avendo del tutto omesso la Corte territoriale di valutare le condizioni per riconoscere la particolare tenuità del fatto, in difetto di alcun danno subito dal tentativo di acquisto, non riuscito, effettuato con la carta ricettata.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, manifestamente illogica, in punto di commisurazione della pena, fissata discostandosi considerevolmente dal minimo edittale senza la necessaria motivazione; era carente la motivazione che avrebbe sorretto il diniego delle circostanze attenuanti.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 69 cod. pen., atteso l’illegittimo aumento per la riconosciuta circostanza aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., omettendo di effettuare il doveroso giudizio di bilanciamento con l’attenuante prevista dall’art. 648 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è formulato per ragioni non consentite; con l’atto di appello non era stata sollevata la questione della sussistenza dei presupposti per riconoscere la speciale causa di non punibilità, che ben poteva essere prospettata in ragione dell’epoca della pronuncia di primo grado, sicché la relativa questione non poteva essere proposta per la prima volta in questa sede, né la parte può dolersi della carenza di motivazione della sentenza d’appello sul punto, in difetto di una specifica richiesta formulata nel giudizio di appello (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 – 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semnnah, Rv. 275782 – 01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789 – 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877 – 01).
D’altronde, il motivo così come articolato risulta altresì inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza poiché, a fronte della mancata menzione nel provvedimento impugnato di eventuali richieste di assoluzione dell’imputato ex art. 131 bis cod. pen., non sono stati specificamente indicati, ai fini dell’inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice “a quo” ai sensi dell’art. 165 bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui potesse desumersi che detta richiesta era stata, invece, ritualmente proposta (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796 – 01).
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato; è granitico l’orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale la necessità di una specifica
motivazione, in punto di determinazione della misura della pena, è richiesta unicamente nelle ipotesi in cui il giudice ritenga di fissare la pena da irrogare in misura superiore alla media edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 276932 – 01), poiché in ipotesi diversa l’obbligo di motivazione è soddisfatto mediante il richiamo agli indici di cui all’art. 133 cod. pen. e alla valutazione di adeguatezza e congruità della pena prescelta (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267949 O 1 ) . E’ evidente che la sentenza di primo grado, nel fissare la pena base per il delitto di ricettazione, nella forma attenuata, si è attestata su un valore di gran lunga inferiore alla media edittale (che corrisponde per il delitto di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. alla pena di anni 3 e giorni 7 di reclusione ed euro 525 di multa).
Reiterativa e generica la censura riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte territoriale ha motivato in modo puntuale richiamando l’assenza di elementi positivi e di indici di resipiscenza, considerata anche l’illecita apprensione dei beni acquistati facendo uso della carta di credito clonata oggetto della ricettazione.
2.2. Il terzo motivo è anch’esso proposto con modalità non consentite, atteso che con l’atto di appello non era stato devoluta alla Corte la valutazione dell’errata applicazione del disposto dell’art. 69 cod. pen., essendosi limitato l’appellante a invocare un più mite trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024