Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34570 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34570 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 24 settembre 2020, con la quale NOME veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa in ordine al reato di cui all’ art. 624 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, l’erronea applicazione degli artt. 62, comma 1, n. 4 e 69 cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di rivalutare il giudizio di bilanciamento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con la contestata recidiva qualificata sulla scorta della sopravvenuta sentenza n. 141/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della predetta circostanza attenuante comune sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.
3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Ciò in quanto la doglianza di cui al motivo di ricorso sopra richiamato non risulta prospettata con l’atto di appello, avendo l’imputato formulato in quella sede esclusivamente censure attinenti alla valutazione in ordine all’applicazione della recidiva e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza formulare alcuna questione in ordine al giudizio di prevalenza della concessa circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. sulla contestata recidiva qualificata. La doglianza è pertanto è da ritenersi estranea al perimetro del sindacato del giudice di legittimità. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legi timità è infatti delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen. il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi – con trassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degl elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. – sono funzionali alla delim tazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
L’art. 609 comma 1, cod. proc. pen., invero, deve essere letta in correlazione con l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la deducibilità in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello. Ciò al fine di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/10/2025