Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40516 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40516 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia;
COGNOME NOME nato a Frascati il DATA_NASCITA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, di fiducia;
avverso la sentenza del 22/02/2024 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, l’annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al riconoscimento della attenuante di cui all’art. 648 bis , comma 4, cod. pen. e il rigetto del ricorso proposto da COGNOME NOME;
letta la memoria di replica depositata in data 16/10/2024 dall’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 09/05/2023 dal Giudice per l’udienza preliminare di Roma all’esito di giudizio abbreviato, così statuiva:
-confermava il giudizio responsabilità nei confronti di COGNOME NOME per il contestato delitto di riciclaggio e riduceva la pena inflitta ad anni due mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, con revoca della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
-dichiarava inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME, assente nel giudizio di primo grado, poiché privo dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e relativa dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, come previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Nell’interesse di COGNOME NOME sono stati articolati i seguenti motivi.
3.1. Con i primi tre motivi di ricorso – che possono essere illustrati congiuntamente in quanto tra loro collegati – si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., inosservanza e erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648-bis cod. pen. di cui difettano gli elementi costituti e mancata riqualificazione del fatto nel delitto di ricettazione; vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen., perché manifestamente illogica e meramente apparente.
Rileva la difesa ricorrente che – considerata l’inutilizzabilità delle sommarie informazioni rilasciate dall’imputato in data 15/10/2016 dichiarata dalla Corte di appello – nella vicenda in esame si configura a carico di COGNOME il reato di ricettazione e non quello di riciclaggio.
Le risultanze probatorie utilizzabili comprovano semplicemente che sul libretto postale a lui intestato non sono state accreditate le somme oggetto della frode informatica, bensì 10 voucher Inps (per un controvalore di euro 37.642,00) acquistati tramite tale denaro di provenienza illecita. L’attività di COGNOME consistita esclusivamente nel ricevere i voucher in questione che non risultano essere stati modificati con riferimento al numero di serie e all’indicazione dell’istituto emittente e la cui origine delittuosa non è stata quindi in alcun modo impedita od ostacolata.
La circostanza relativa alla monetizzazione di due terzi del controvalore dei voucher con successiva consegna a COGNOME NOME emerge esclusivamente dalle sommarie informazioni rese dal COGNOME in fase di indagini che tuttavia sono state dichiarate inutilizzabili e il materiale probatorio residuo comprova soltanto l’acquisto dei voucher da parte di altri con il denaro proveniente dalla frode informatica ed il loro accredito sul libretto postale intestato all’imputato.
La motivazione della sentenza impugnata è dunque meramente apparente, poiché non si confronta con le deduzioni svolte nell’atto di appello ove si rappresentava che, una volta espunto il portato dichiarativo dell’imputato, non vi era prova della condotta di riciclaggio; è comunque manifestamente illogica laddove, nonostante la dichiarata inutilizzabilità, ha in ogni caso ritenuto integrato il delitto contestato sul presupposto della successiva monetizzazione dei voucher ricevuti con consegna a terzi del denaro prelevato che, invece, non emerge dal residuo compendio probatorio.
3.2. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen., vizio di motivazione perché mancante in ordine alla richiesta di riconoscimento della attenuante di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. avanzata con il secondo motivo di appello alla luce del regime sanzionatorio previsto, ratione temporis, per il reato presupposto di frode informatica.
Nell’interesse di COGNOME NOME è articolato un unico motivo con il quale si deduce error in procedendo sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. in relazione all’art. 420, comma 2ter, cod. proc. pen.
Rileva il ricorrente che con la sentenza impugnata è stato dichiarato inammissibile l’appello dall’imputato poiché privo dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza con relativa dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, come previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Tale disposizione non è tuttavia applicabile nel caso in esame essendo stato COGNOME giudicato con rito abbreviato da lui richiesto con procura speciale rilasciata al proprio difensore.
Ancorché la sentenza di primo grado dia atto che COGNOME COGNOME stato giudicato in absentia, in realtà doveva considerarsi presente come previsto dall’art. 420 comma 2-ter, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è fondato solo con riferimento al quarto motivo che concerne l’omessa valutazione della attenuante prevista dall’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., mentre le doglianze dedotte in punto di responsabilità nei primi tre motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perché tra loro collegate – sono manifestamente infondate e pertanto inammissibili.
1.1. Quanto al giudizio di colpevolezza, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di ricettazione in quanto, avendo la Corte di appello dichiarato inutilizzabil le sommarie informazioni resa dall’imputato alla polizia giudiziaria in data 15 ottobre 2016, a carico dell’imputato si configura la mera ricezione di voucher Inps provento di frode informatica riconducibile allo schema legale previsto dall’art. 648 cod. pen..
Con riferimento a tale profilo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, lungi dall’essere meramente apparente e manifestamente illogica, argomenta in modo puntuale evidenziando come – pur a fronte della dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni “confessorie” dell’imputa – il materiale probatorio comprovava comunque una condotta di riciclaggio e non di mera ricettazione.
COGNOME, infatti, non si era limitato a ricevere i voucher acquistati con somme di denaro costituenti profitto di frodi informatiche, ma aveva posto in essere operazioni ulteriori volte ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa e cioè messo a disposizione il proprio libretto postale sul quale i titoli i questione erano confluiti ed aveva poi immediatamente provveduto a ritirare in contanti il loro controvalore come attestato nella informativa in atti redatta dai carabinieri di Isili, così effettuando la ” ripulitura”, a prescindere dalla successi consegna a terzi del denaro prelevato e a nulla rilevando che i voucher fossero “tracciabili” e cioè non risultassero modificati in relazione al loro numero di serie e alla indicazione dell’istituto emittente.
La difesa non si misura, in particolare, con il preciso riferimento che si rinviene nella sentenza impugnata (pag. 5) alla annotazione di polizia giudiziaria sopra richiamata e neppure contesta il contenuto della stessa in ordine alla operazione di prelievo.
Il costrutto argomentativo non è solo puntuale e scevro da manifeste illogicità ma è anche coerente con le coordinate interpretative offerte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di configurazione del delitto di riciclaggio secondo cui integr tale illecito la messa a disposizione del proprio conto corrente consentendo proprio come avvenuto nel caso di specie – il versamento sullo stesso di utilità provento di frode informatica e provvedendo, di seguito, al loro incasso, così ponendo in essere una azione di sostituzione diretta ad ostacolare l’individuazione del profitto illecito conseguito dagli autori del delitto presupposto (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284653; Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286052).
Il delitto di riciclaggio si differenzia, infatti, da quello di ricettazi relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità a rendere difficoltosa l’identificazione della provenienza del bene e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili (in quanto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’orig delittuosa del bene non costituiscono l’evento del reato), ed altresì in relazione all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per ostacolarne l’identificazione, laddove la ricettazione è connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270302-01; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 257982-01; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, COGNOME, Rv. 265379-01; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 257205-01; quanto alla irrilevanza della tracciabilità si veda Sez. 2, n. 46319 del 21/09/2016, COGNOME, Rv. 268316; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273183).
1.2. E’ invece meritevole di accoglimento il quarto motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione in ordine al riconoscimento della attenuante di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen.
Effettivamente i giudici di secondo grado non si sono pronunciati al riguardo, ancorché la valutazione di tale diminuente fosse oggetto di motivo di appello (si veda la pag. 11 del gravame) che non era manifestamente infondato poiché, all’epoca dei fatti, il reato presupposto da individuarsi in quello di cui all’art. 6 ter cod. pen. non aggravato, era punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione.
Sul punto la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
E’ fondato il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione della questione processuale dedotta, risulta che COGNOME aveva scelto di essere giudicato in primo grado con rito abbreviato e all’uopo aveva rilasciato rituale procura speciale al proprio difensore di fiducia il quale si era presentato in udienza depositando tale atto.
Viene dunque in rilievo il disposto di cui all’art. 420, comma 2-ter seconda parte, cod. proc. pen. introdotto con il D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 secondo cui “è considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale”.
La richiesta di giudizio abbreviato avanzata mediante procuratore speciale costituisce, pertanto, un caso di presenza ex lege, anche quando l’imputato non compaia in udienza, sicché non trova quindi applicazione l’art. 581, comma 1quater, codice di rito il quale richiede, nell’ipotesi di appello proposto nell’interess dell’imputato assente, lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronunzia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio (in tal senso Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, NOME, Rv. 286208, ma anche Sez. 3 n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332 che, seppure relativa ai termini per impugnare come stabiliti dall’art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen., sviluppa argomentazioni mutuabili anche per il mandato ad impugnare, di rilievo nel caso di specie).
La ratio è del tutto evidente: mentre nel caso di rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, che rappresenta ed anche assiste l’imputato, vi è la piena garanzia della conoscenza in capo a quest’ultimo non solo dell’addebito contestato, ma anche della celebrazione del processo e della volontà impugnatoria che è prosecuzione del mandato già conferito, nella diversa ipotesi di imputato assente lo specifico mandato ad impugnare, al pari della dichiarazione o elezione di domicilio, è adempimento che serve per «ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l’imputato “conosce e vuole”, non solo l’esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, COGNOME). Detto mandato ha la finalità, in particolare, di «assicurare che l’impugnazione sia proposta solo quando l’imputato abbia effettiva conoscenza della sentenza pronunciata in sua assenza e che sussista la volontà di impugnarla» (Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285256-02).
2.2. La sentenza impugnata va quindi annullata anche nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da COGNOME NOME, statuizione emessa sull’erroneo presupposto che l’imputato fosse da considerarsi assente in
primo grado e che, quindi, dovesse adempiere alle formalità previste dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ai fini della rituale proposizione del gravame; gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Roma per lo svolgimento del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla omessa valutazione dell’attenuante prevista dall’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso. Così deciso il 24/10/2024.