Appello Giudice di Pace: la Cassazione chiarisce quando è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui mezzi di impugnazione esperibili contro le decisioni del Giudice di Pace. In particolare, la Corte si è pronunciata sull’inammissibilità di un appello Giudice di Pace avverso una sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria. Questa decisione ribadisce un principio procedurale fondamentale e offre spunti di riflessione sulla legittimazione a sporgere querela.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza del Giudice di Pace che condannava un imputato al pagamento di una multa di 600,00 euro per il reato previsto dall’art. 636 del codice penale (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo). L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, proponeva appello avverso tale decisione.
La decisione della Corte di Cassazione: l’errore procedurale
La Corte Suprema ha, tuttavia, dichiarato l’impugnazione inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 37 del D.Lgs. 274/2000, che disciplina la competenza penale del Giudice di Pace. La norma stabilisce chiaramente che l’imputato può proporre appello solo contro le sentenze che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.
Quando la condanna consiste unicamente in una multa, come nel caso di specie, l’unico rimedio previsto dalla legge è il ricorso per Cassazione. L’aver proposto appello invece del ricorso diretto ha costituito un errore procedurale che ha portato all’inammissibilità del gravame. La Corte ha comunque esaminato i motivi nel merito, qualificando l’atto come ricorso, ma li ha ritenuti manifestamente infondati.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su diverse argomentazioni giuridiche, sia di carattere processuale che sostanziale.
### L’inammissibilità dell’appello Giudice di Pace contro pene pecuniarie
Il primo e decisivo motivo di inammissibilità è di natura puramente procedurale. La legge distingue nettamente i rimedi esperibili: l’appello, che consente un riesame completo del merito della vicenda, è escluso per le condanne a pene pecuniarie emesse dal Giudice di Pace. Per queste ultime, il legislatore ha previsto solo il filtro di legittimità della Corte di Cassazione, che non riesamina i fatti ma valuta unicamente la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
### La legittimazione del detentore a sporgere querela
Nel merito, il ricorrente aveva contestato la validità della querela. La Cassazione ha respinto tale motivo, definendolo manifestamente infondato. Ha infatti ribadito un principio consolidato secondo cui, per i reati contro il patrimonio, la legittimazione a sporgere querela non spetta solo al proprietario del bene, ma anche al semplice detentore, ovvero a chi ne ha la materiale disponibilità. Questo amplia la tutela a tutti coloro che esercitano un potere di fatto sul bene leso.
### L’insindacabilità della ricostruzione dei fatti
Infine, la Corte ha rigettato le censure relative al vizio di motivazione. È stato sottolineato come il Giudice di Pace avesse fornito una motivazione completa, logica e conforme alle risultanze processuali per affermare la responsabilità penale dell’imputato. La ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non presenti vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, ipotesi escluse nel caso in esame.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento offre due importanti lezioni. In primo luogo, conferma la necessità di prestare la massima attenzione nella scelta del corretto mezzo di impugnazione avverso le sentenze del Giudice di Pace, per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità. In secondo luogo, ribadisce un principio di diritto sostanziale rilevante: la tutela penale è accordata non solo alla proprietà formale, ma anche al possesso e alla detenzione di fatto dei beni.
È sempre possibile fare appello contro una sentenza penale del Giudice di Pace?
No. Secondo la Corte, se la sentenza del Giudice di Pace applica esclusivamente una pena pecuniaria (come una multa), non è possibile proporre appello. L’unico rimedio consentito in questo caso è il ricorso per Cassazione.
Chi può presentare una querela valida per il reato di introduzione di animali nel fondo altrui?
La Cassazione chiarisce che non solo il proprietario del fondo, ma anche chi ne ha la semplice detenzione (cioè la disponibilità materiale) è legittimato a sporgere una querela valida per questo tipo di reato.
La Corte di Cassazione può modificare la ricostruzione dei fatti decisa da un Giudice di Pace?
No. La Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può riesaminare i fatti del processo. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione delle norme di legge e controllare che la motivazione della sentenza non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25119 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza del 19.10.2022con il quale il Giudice di Pace di Termini Imerese lo ha condannato alla pena di 600 euro di multa per il reato di cui all’art. 636 cod. pen;
letti i motivi di ricorso depositati in data 15 aprile 2024 con la quale l’RAGIONE_SOCIALE ha insistito nei motivi di appello;
osservato che, ai sensi del primo comma dell’art. 37 del D.Igs. 274/00 l’imputato può proporre appello solo contro le sentenze del Giudice di Pace abbiano applicato una pena diversa da quella pecuniaria e che, sempre ai se del secondo comma della disposizione citata, l’unico rimedio esperibile avverso condanna alla sola pena pecuniaria è costituito dal ricorso per Cassazione;
ritenuto che il primo motivo con cui il COGNOME eccepisce la mancata declaratori di non doversi procedere per difetto di valida querela, è manifestamente infond poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il principio di d secondo cui anche il detentore del bene è legittimato a sporgere querela (vedi 2, n. 41391 del 19/10/2010, COGNOME, Rv. 248925-01; Sez. 5, n. 34802 de 24/04/2019, COGNOME, Rv. 276646 – 01; Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Rainard Rv. 284793 – 01;
considerato che il secondo ed il terzo motivo, con cui il COGNOME lamenta vizio motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all’art. 672 cod. pen. manifestamente infondati. Il giudice di pace, con motivazione esaustiva conforme alle risultanze processuali ha indicato la pluralità di elementi ido dimostrare la penale responsabilità del COGNOME in ordine al reato di cui all’a cod. pen. (vedi pagg. da 6 a 9 della sentenza impugnata); tale ricostruzion nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalit è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittori di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
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