Appello Generico: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità del Ricorso
Nel sistema processuale penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un appello generico, che non si confronta criticamente con la decisione impugnata, è destinato all’insuccesso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso conduca a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Questo caso, relativo a un reato di oltraggio a pubblico ufficiale, sottolinea l’importanza di una difesa tecnica e puntuale in ogni grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado e successivamente in appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. La condanna si basava su una condotta ingiuriosa tenuta nei confronti di pubblici ufficiali insieme ad altri correi. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto travisamento della prova e un difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello. In particolare, la difesa sosteneva che la responsabilità del fatto non fosse chiaramente ascrivibile al proprio assistito.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Appello Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come manifestamente generico. I giudici di legittimità hanno osservato come il ricorrente si fosse limitato a riproporre, in modo quasi identico, le stesse censure già presentate nel giudizio d’appello, senza sviluppare un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
L’inammissibilità per genericità dei motivi
La Corte ha chiarito che la sentenza d’appello non aveva affatto attribuito la responsabilità all’imputato sulla base di una sorta di “responsabilità collettiva” insieme agli altri correi. Al contrario, i giudici di merito avevano individuato e indicato in modo specifico gli elementi di prova a carico del singolo ricorrente. Il ricorso per Cassazione, tuttavia, ignorava completamente questa parte della motivazione, non contestando le prove specifiche menzionate e limitandosi a una doglianza astratta e generica. Questa carenza rende il motivo di ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è considerato generico quando non si confronta con la ratio decidendi (la ragione della decisione) del provvedimento che contesta. In questo caso, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché le prove specifiche indicate dalla Corte d’Appello a suo carico fossero state erroneamente valutate, anziché limitarsi a ripetere le argomentazioni già respinte nel grado precedente. La totale assenza di questo confronto critico ha portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: l’atto di impugnazione deve essere un dialogo critico con la sentenza che si intende riformare. Non è sufficiente esprimere dissenso; è necessario smontare punto per punto il ragionamento del giudice. La conseguenza dell’inammissibilità non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La decisione serve da monito: un appello generico non solo è inefficace, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua genericità, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello senza un confronto critico con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata.
La sentenza di secondo grado aveva condannato l’imputato per una sorta di ‘responsabilità collettiva’?
No, la Corte di Cassazione ha specificato che la sentenza d’appello non si basava su una responsabilità collettiva, ma aveva indicato prove specifiche e dirette a carico del singolo ricorrente, prove che il ricorso non ha contestato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DINITA’ COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 341-bis, cod. pen..
Si lamentano travisamento della prova e difetto vizi di motivazione in punto di ascrivibilità del fatto all’imputato.
Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, che sostanzialmente ripropone il principale motivo d’appello, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, non si è limitata ad addebitare il fatto all’imputato per una sorta di responsabilità “collettiva” dei vari correi, contestualmente autori della condotta ingiuriosa verso i pubblici ufficiali, ma ha indicato specificamente la prova a carico di costui, sulla quale il ricorso tace del tutto.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.