Appello generico: quando il ricorso in Cassazione è destinato all’inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando si presenta un appello generico, le probabilità che il ricorso venga dichiarato inammissibile sono estremamente elevate, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere le ragioni giuridiche di questa decisione e le implicazioni pratiche per chi affronta un processo.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una querela per il reato di cui all’art. 486 del codice penale (falsità in foglio firmato in bianco), presentata da una persona contro il proprio ex difensore in una causa di lavoro. L’accusa era quella di aver compilato abusivamente un documento, firmato in bianco dalla cliente, per formalizzare una parcella professionale che, a dire della querelante, non era mai stata concordata.
Il procedimento penale si è concluso in appello con la dichiarazione di prescrizione del reato. Tuttavia, la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 578 del codice di procedura penale, ha comunque valutato la vicenda ai fini delle statuizioni civili, confermando la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni in favore del legale. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la querela fosse stata strumentale e basata su una falsa rappresentazione dei fatti, evidenziando numerose circostanze univoche che smentivano la versione della ricorrente.
Contro questa decisione, è stato proposto ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La ricorrente ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Una presunta errata valutazione delle prove da parte della Corte d’Appello, chiedendo di fatto alla Cassazione una rilettura degli elementi fattuali.
2. Una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo la liquidazione del danno non patrimoniale, contestando la misura stabilita in appello.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda il primo punto, ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un controllo sulla legittimità e sulla coerenza logica della motivazione. Sollecitare una ‘rilettura’ delle prove è un’attività preclusa in sede di legittimità.
È sul secondo punto, però, che la Corte si sofferma su un principio cruciale: quello relativo all’appello generico.
Le motivazioni: perché un appello generico è inammissibile?
La Corte ha evidenziato che il motivo di appello relativo alla quantificazione del danno era palesemente generico. La ricorrente si era limitata a contestare la somma liquidata sostenendo che fosse basata sulla “condivisione della proposta di parte”, senza articolare una critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità, richiamando un proprio precedente consolidato (Cass. n. 44201/2022), hanno affermato un principio cardine: un motivo di impugnazione generico è viziato da un’inammissibilità originaria. Questo significa che la sua genericità lo rende inidoneo a essere esaminato nel merito fin dal principio. Tale vizio non viene sanato nemmeno se il giudice dell’impugnazione non lo dichiara esplicitamente, ma decide comunque nel merito. L’inammissibilità originaria ‘sopravvive’ e può essere rilevata in Cassazione.
L’impugnazione deve contenere una critica argomentata alla decisione, indicando precisamente le parti della sentenza che si contestano e le ragioni di diritto o di logica per cui si ritengono errate. Un’affermazione vaga e non circostanziata, come nel caso di specie, non assolve a tale onere e rende l’appello generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni: Lezioni Pratiche per l’Avvocato e il Cliente
Questa ordinanza offre una lezione importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione del giudice; è indispensabile costruire un’argomentazione solida, che individui con chiarezza il presunto errore e ne dimostri l’incidenza sulla decisione finale. Un appello generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro. Pertanto, è fondamentale affidarsi a un professionista che sappia distinguere tra critiche di merito, non ammesse in Cassazione, e censure di legittimità, le uniche che possono trovare accoglimento.
Cosa succede se un reato viene dichiarato prescritto ma ci sono delle richieste di risarcimento danni?
Anche se il reato è prescritto, il giudice penale deve comunque decidere sulle domande di risarcimento (statuzioni civili) se, dagli atti, emerge una responsabilità dell’imputato che giustifichi la condanna al risarcimento dei danni provocati alla parte civile.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, chiedeva alla Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta; in secondo luogo, il motivo relativo alla liquidazione del danno era un appello generico, privo della necessaria specificità, un vizio che rende l’impugnazione inammissibile fin dall’origine.
Cosa si intende per ‘appello generico’ secondo la sentenza?
Per appello generico si intende un motivo di impugnazione che non formula una critica specifica e argomentata contro la decisione del giudice, ma si limita a contestazioni vaghe. Nel caso specifico, criticare la liquidazione del danno affermando che si basava sulla ‘condivisione della proposta di parte’ è stato ritenuto un motivo generico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21792 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza con la quale, dichiarato prescritto il reato di cui all’art. 368 cod. pen., sono state confermate le statuzioni civili è svolto in fatto e, sotto l’apparente denuncia del vizio motivazione, è volto a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello, pur richiamando in premessa la disposizione di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ha esamiNOME e ritenuto idonee a confermare le statuzioni civili, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen..
In particolare, la Corte di appello ha analiticamente esamiNOME (pag. 4, in fine) gli elementi allegati dalla difesa – riferibili ad aspetti formali del document asseritamente firmato in bianco -, contrastanti con l’assunto della sua compilazione successiva alla sottoscrizione, con dati non concordati, e ha sottolineato circostanze univoche (la difesa opposta dall’imputata alla diffida ricevuta dal legale sostenendo la esistenza di un accordo economico diverso) che denotavano la strumentalità della querela per il reato di cui all’art. 486 cod. pen. proposta dall’imputata in danno del difensore che l’aveva assistita in una causa di lavoro e, quindi, l’asserita falsità del documento con il quale aveva, invece, accettato la proposta di parcella del difensore.
Non è deducibile con il ricorso per cassazione il secondo motivo di impugnazione che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esame del motivo di appello sulla misura della liquidazione del danno non patrimoniale. Rileva il Collegio che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con alltri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, dal momento che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, P, Rv. 283808): evidentemente generico era, sotto tale aspetto, il motivo di appello sul punto della determinazione del danno liquidato ingiusto perché fondato sulla “condivisione della proposta di parte”.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere e ensore
Il Preside e