Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7955 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
NOME nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 27/2/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 15);
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME:
letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME h chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 27/2/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Patti con al quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di falso e ricettazione.
Deduce violazione di legge avendo il giudice di appello giustificato il diniego della conversio della pena detentiva irrogata, in quella pecuniaria corrispondente, ai sensi della L. 689/81, ragione delle disagiate condizioni economiche dell’imputato introducendo un criterio di valutazione fondato su motivi discriminatori.
In secondo luogo lamenta violazione di legge avendo il giudice di appello ritenuto preclusa la conversione della pena detentiva, in ragione del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, condizione introdotta dall’ art. 58 L. 689/81 come modificato dal d.lgs 150/2022, entrato in vigore successivamente al deposito dell’atto di appello.
Il ricorso è inammissibile.
A fronte di un motivo di appello svolto dalla difesa con argomentazioni generiche e meramente assertive, il ricorso con il quale si censura il diniego della conversione della pena detentiv quella pecuniaria, è inammissibile (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822).
Tale principio trova applicazione anche nel caso in esame, in cui, i motivi di ricorso p cassazione costituiscono riproposizione di una doglianza, del tutto generica, già proposta con l’atto di appello, nel quale ci si era limitati ad invocare la conversione,C-fq-. 122 -‘
E la genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli a 591, comma 1, lettera c), e 581, comma 1, lettera c), può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 Rv. 262700 ; Sez.,n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808).
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12.12.2023