Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10205 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Termoli DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Campobasso del 23.3.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Corte d’appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nell’interesse di NOME COGNOME contro la sentenza emessa in data 10.11.2021 dal Tribunale di Larino che lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce erronea applicazione della legge penale: rileva, infatti, che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, l’atto di appello aveva correttamente censurato la sentenza di primo grado che non aveva tenuto in alcun conto le dichiarazioni confessorie dell’imputato che, peraltro, avevano consentito di assolvere i coimputati; ribadisce come fosse emerso in modo inconfutabile che il mezzo sottratto aveva lasciato sul terreno tracce che partivano dalla proprietà della vittima sino a quella del ricorrente;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che la sentenza impugnata si è conformata ai principi afferMati dalle SS.UU. “RAGIONE_SOCIALE” e dalla giurisprudenza che si è successivamente e coerentemente sviluppata; aggiunge che la Corte di appello ha rilevato che i motivi di impugnazione si erano limitati a invocare la diversa qualificazione giuridica del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con sentenza del 10.11.2021 il Tribunale di Larinc aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di ricettazione di un aratro risultato di (pacifica) provenienza furtiva; i giudici di merito avevano brevemente ripercorso i fatti dando atto che il proprietario dell’aratro, tale COGNOME NOME “… notò che sull’asfalto vi erano tracce lasciate dal trascinamento delle tre ruote di ferro dell’aratro” per cui “… seguì le tracce fino ad arrivare in agro di Termoli precisamente in C.da San NOME“; aveva spiegato che ”… i CC intervenuti seguirono tali tracce fino ad arrivare ad una masseria” dove “vi erano alcune persone, poi identificate negli odierni imputati” e, tra queste, il COGNOME che “.. sentito a SIT ha dichiarato di aver rubato l’aratro per poterlo rivendere” (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado).
Il Tribunale, alla stregua di tali uniche risultanze “… non supportate dal ulteriori indagini dei CC interessati” (cfr., ivi) aveva dunque ritenuto la responsabilità del COGNOME per il delitto di ricettazione.
Con l’atto di appello, la difesa del COGNOME aveva censurato la decisione del primo giudice “… che aveva ritenuto provata la responsabilità penale … in merito all’ipotesi di ricettazione basandosi sulle dichiarazioni autoindizianti rilasciate dallo stesso ed acquisite, sull’accordo delle parti, al fascicolo processuale” e dalle quali “… emerge che l’imputato … si era indebitamente appropriato di un aratro sottraendolo al legittimo proprietario e portando l’attrezzo agricolo presso la propria abitazione rurale” tanto che, a riprova di tale ricostruzione, “… il proprietario dichiarava di aver seguito le tracce lasciat sull’asfalto dall’attrezzo agricolo che conducevano proprio presso l’abitazione del COGNOME NOME” (cfr., ivi, pag. 2 dell’atto di appello).
La Corte d’appello ha stimato il ricorso inammissibile perché generico ritenendo che il gravame del COGNOME non contenesse “… nessuno dei requisiti di ammissibilità necessari affinché questa Corte lo disamini, posto che l’appellante, con motivi da definirsi solo apparenti, da un lato non ha fatto altro che ripetere in forma stringata la ricostruzione della dinamica dell’occorso ed il percorso motivazionale seguiti dal primo giudice e, dall’altro, in totale assenza di confronti con la sentenza impugnata ed in difetto di qualsivoglia accenno argomentativo, ha semplicemente invocato, previa riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 624 c.p., la condanna dell’irhputato al minimo della pena … senza spendere parole per contestare la scelta del primo giudice e senza indicare alcuna prova diretta a supportare la propria prospettazione difensiva”.
Tanto premesso, va rilevato che, come accennato, a sentenza di primo grado era poco più che telegrafica essendo stato, in realtà, proprio il primo giudice ad omettere ogni argomentazione a supporto della ritenuta impraticabilità della versione offerta dall’imputato limitandosi a sostenere che “… sul punto nessun accertamento di PG venne effettuato”.
E, a fronte di questa laconica affermazione, l’atto di appello non poteva far altro che lamentare la omessa ed ingiustificata pretermissione delle dichiarazioni dell”imputato che si era pacificamente autoaccusato della sol:trazione dell’aratro, aggiungendo che la sua affermazione era a prima vista corroborata proprio dal percorso del mezzo agricolo che, dalla abitazione del proprietario, era giunto sino a quella del ricorrente.
Ed allora, è proprio seguendo l’insegnamento delle SS.UU. “RAGIONE_SOCIALE“, evocate nella sentenza qui impugnata, che si deve ribadire come l’onere di specificità dell’atto di appello sia direttamente proporzionale alla specificità ed analiticità delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e prendere atto che, nel caso in esame, il pur stringato atto di impugnazione fosse comunque idoneo a contrapporre le ragioni della difesa a quelle altrettarno se non ancora più
sintetiche che erano state addotte dal primo giudice a sostegno della propria decisione.
5. Si impone, perciò, l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, per il giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 13.2.2024